Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma la condanna per furto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, i motivi di impugnazione devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere le argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. Il caso in esame riguarda un imputato condannato per furto pluriaggravato che ha visto il suo ricorso respinto per genericità e indeterminatezza.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto pluriaggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Palermo. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, contestava la misura della pena inflitta, ritenendola eccessiva. In secondo luogo, lamentava la violazione e la falsa applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche su quelle aggravanti e per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Analisi del Ricorso Inammissibile e la Decisione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità. La decisione si fonda su una valutazione critica della struttura e del contenuto delle censure mosse dal ricorrente. I giudici di legittimità hanno osservato che le doglianze presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte di Appello.
Inoltre, il ricorso è stato considerato generico e indeterminato, poiché non si confrontava in modo specifico e costruttivo con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. La Corte di merito aveva, infatti, correttamente valorizzato gli indicatori previsti dall’art. 133 del codice penale per determinare la sanzione, una valutazione che il ricorrente non è riuscito a scalfire con argomentazioni pertinenti.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Cassazione sono chiare e didattiche. Un ricorso per essere ammissibile non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise, ma deve evidenziare vizi specifici della sentenza di secondo grado, dimostrando perché le argomentazioni dei giudici d’appello sarebbero errate in diritto o viziate logicamente. Nel caso di specie, mancava questo confronto critico. Il ricorrente ha eluso il nucleo della motivazione della Corte territoriale, presentando argomenti astratti e non calati nella realtà processuale. Questa mancanza di specificità ha reso impossibile per la Suprema Corte procedere a un esame di merito, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni
La decisione in commento è un monito sull’importanza della tecnica redazionale e della specificità dei motivi di ricorso in Cassazione. La semplice riproposizione di argomenti già disattesi, senza un’analisi critica della decisione impugnata, si traduce in un ricorso inammissibile. Ciò comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di tremila euro. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza sottolinea la necessità di un approccio rigoroso e mirato nell’elaborazione degli atti di impugnazione, pena l’inefficacia dell’azione difensiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi erano una semplice ripetizione di quelli già presentati e respinti in appello, oltre ad essere generici e non confrontarsi specificamente con le ragioni della sentenza impugnata.
Quali erano le principali lamentele del ricorrente?
Il ricorrente lamentava una pena eccessiva, il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8701 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8701 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 08/11/1988
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato;
Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia la misura eccessiva del trattamento sanzionatorio e lamenta violazione e falsa applicazione della legge penale in ordine al diniego del giudizio di prevalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti, nonché in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sono fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 2). Inoltre, sono generici per indeterminatezza, perché non si confrontano realmente con le ragioni della sentenza impugnata che ha correttamente valorizzato gli indicatori di cui all’art. 133 cod. pen. per giungere al risultato de sanzione inflitta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 15 gennaio 2025