Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2341 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2341 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
lette la memoria conclusiva e la nota spese depositate dalla parte civile in data 22 luglio 2025, nonché la memoria depositata dal ricorrente in data 1 luglio 2025;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione dell’art. 161 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, dovendosi rilevare, come già osservato dalla Corte d’Appello, che la notifica presso il domicilio dichiarato dal ricorrente non ha avuto esito positivo in quanto il NOME non è stato reperito all’indirizzo dichiarato, e che l’inidoneità di tale domicilio legittima notificazione effettuata al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.;
considerato che il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia illogicità della motivazione in relazione alle modalità di ricezione della merce contraffatta, violazione delle norme sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale nonché carenza di motivazione sul punto, illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta consapevolezza in capo al ricorrente della contraffazione della merce, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in quanto riproducono profili di censura già svolti in appello e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, così che gli stessi devono essere considerati privi di specificità e soltanto apparenti;
che, infatti, deve ribadirsi come sia preclusa a questa Corte la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle emergenze probatorie a quella compiuta nei precedenti gradi (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, COGNOME, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01), avendo l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione un orizzonte limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argonnentativo (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
ritenuto che il quinto motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione posta a base della mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e conforme ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità richiamando un precedente specifico a carico dell’imputato, considerato sintomo di una maggior pericolosità dello stesso;
ritenuto che il sesto motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del danno patito dalle parti civili, è manifestamente infondato, considerato che la Corte territoriale, nell’evidenziare che nella specie il primo giudice aveva liquidato il danno in via equitativa, ha fatto congruo riferimento al pregiudizio all’immagine delle ditte titolari dei marchi contraffatti, prescindendo dal dato quantitativo dei capi oggetto di contraffazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla condanna del medesimo ricorrente alla rifusione delle spese di assistenza e difesa per l’odierno grado in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che possono essere liquidate in euro duemila oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa per l’odierno grado in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in euro duemila oltre accessori di legge.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.