Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede specificità e rigore. Quando i motivi sono generici e ripetitivi, il rischio è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica e puntuale.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’appellante contestava diversi punti della decisione di secondo grado, tra cui il giudizio sulla sua responsabilità, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis del codice penale), il diniego delle attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva e l’eccessività della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, constatando che l’impugnazione manca dei requisiti minimi per essere esaminata. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali: la genericità dei motivi e l’errata applicazione di una norma specifica.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
I giudici hanno rilevato che le censure proposte erano ‘generiche e meramente riproduttive’ di profili già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorso non introduceva nuovi e specifici argomenti giuridici capaci di mettere in discussione la sentenza impugnata, ma si limitava a ripetere le stesse doglianze. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove rivalutare i fatti, ma un giudizio di legittimità che controlla la corretta applicazione della legge.
L’Ostacolo dell’Art. 131-bis c.p.
Un punto specifico ha ulteriormente rafforzato la decisione. Riguardo alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte ha evidenziato che la sentenza d’appello aveva correttamente escluso tale possibilità. La ragione era ‘ostativa’: la formulazione della norma in vigore all’epoca dei fatti, come modificata dal d.l. n. 53 del 2019, impediva la sua applicazione per il titolo di reato per cui l’imputato era stato condannato. Proporre un motivo di ricorso su una norma palesemente inapplicabile al caso di specie costituisce un chiaro vizio che porta all’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su motivi specifici, pertinenti e giuridicamente sostenibili. La presentazione di un ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Come stabilito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000), se l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente – come nel caso di motivi generici – scatta la condanna al pagamento non solo delle spese, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità, evitando impugnazioni dilatorie o palesemente infondate che gravano sul sistema giudiziario e comportano costi per chi le promuove.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, meramente ripetitivi di argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, o se non rispettano i requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è sempre applicabile?
No. Come specificato nell’ordinanza, la sua applicazione può essere esclusa a priori (‘ostativa’) a seconda del tipo di reato commesso, in base alla normativa vigente al momento dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1811 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1811 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, al diniego della c non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuati generiche, nonché a mancata esclusione della recidiva e alla eccessività della pena inflitta, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione in cui, quanto alla doglianza relativa all’art. 131-bis cod. pen., correttamente rilevato che, secondo la formulazione della norma vigente all’epoca dei fatti, come modificata dal d.l. n. 53 del 2019, il titolo del reato era ostativo alla sua applicazione);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso I’l dicembre 2025.