Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4395 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4395 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 11/07/2025, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI NORD, in data 02/02/2024, nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’ art. 75 DLGS n. 159 del 2011
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motiva riferimento alla ritenuta responsabilita’ e alla mancata applicazione della causa di non pu dell’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione v quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma an quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 5 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata am logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il sindacato.
il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motiva riferimento al trattamento sanzionatorio e le circostanze attenuanti generiche, è inammissibi mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui n è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle att generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dall rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisiv rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merit esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 13 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbi di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142) che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ord quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circosta necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edi potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 13 le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro 245596)
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle sp processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determin causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versam della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025