Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4359 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4359 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 20/06/2024, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BARI, in data 12/01/2023, nei confro NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 12 DLGS n. 286 del 1998, pluriaggravat
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione riferimento alla responsabilità dell’imputato e alle circostanze aggravanti.
Il ricorso è inammissibile.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibil specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono all delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare i sindacato.
Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondat giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specific motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnat quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazion giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 co lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/ n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle s processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determi causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versa della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025