Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano chiari, specifici e direttamente collegati alle argomentazioni della sentenza che si intende contestare. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità delle censure sollevate. Questa decisione offre spunti importanti sull’onere di specificità che grava sulla parte che impugna una decisione giudiziaria.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Torino, presentava ricorso per cassazione. L’impugnazione si basava su tre motivi principali: la mancata concessione di una specifica attenuante, vizi di motivazione riguardo agli aumenti di pena e il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva.
Analisi dei Motivi di Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, riscontrando in tutti una carenza fondamentale.
1. Mancata Concessione dell’Attenuante: Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva spiegato in modo logico perché l’attenuante non fosse applicabile: l’imputato non aveva offerto un contributo conoscitivo completo e idoneo a prevenire ulteriori conseguenze del reato.
2. Aumenti di Pena: Il secondo motivo è stato giudicato generico. Il ricorrente si lamentava degli aumenti di pena senza però considerare la riduzione già operata dalla Corte territoriale, la quale aveva implicitamente valutato i criteri previsti dall’articolo 133 del codice penale.
3. Sostituzione della Pena: Anche il terzo motivo è stato respinto per la sua genericità. La Corte d’Appello aveva basato il diniego su una prognosi negativa circa il rischio di reiterazione del reato, una motivazione considerata non illogica e non adeguatamente contestata dal ricorso.
Il Principio di Diritto sul Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nel principio di diritto richiamato dalla Corte. Un ricorso inammissibile si configura quando manca una correlazione diretta tra le argomentazioni della decisione impugnata e i motivi del ricorso. In altre parole, l’atto di impugnazione non può limitarsi a riproporre le stesse tesi difensive o a criticare la sentenza in modo astratto, ma deve attaccare specificamente le ragioni logico-giuridiche su cui si fonda la decisione del giudice precedente. Ignorare le affermazioni del provvedimento censurato porta inevitabilmente al vizio di aspecificità, che conduce alla declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione evidenziando come tutti i motivi del ricorso fossero carenti sotto il profilo della specificità. Il ricorrente non è riuscito a dimostrare l’illogicità o la contraddittorietà delle argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a una critica superficiale e non pertinente. La genericità ha impedito alla Corte di Cassazione di entrare nel merito delle questioni, poiché il ricorso non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità. La mancanza di un confronto critico e puntuale con la sentenza di secondo grado ha reso l’impugnazione inefficace.
Conclusioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve come monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e pertinenti. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere un’analisi critica e specifica della decisione impugnata, non una semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti.
Cosa rende un ricorso in Cassazione inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico, e quindi inammissibile, quando manca una correlazione specifica tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi di ricorso. L’impugnazione non può ignorare le affermazioni del provvedimento che contesta, ma deve confrontarsi puntualmente con esse.
Perché è stata negata l’attenuante speciale nel caso di specie?
L’attenuante è stata negata perché la Corte d’Appello ha ritenuto che il ricorrente non avesse offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze in modo oggettivamente idoneo a evitare che l’attività delittuosa avesse ulteriori conseguenze. La Cassazione ha considerato questa motivazione non illogica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16021 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIO NOME NOME a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente infondato avendo la Corte d appello evidenziato come il ricorrente non avesse offerto tutto il suo patrimonio di conosce oggettivamente idonee, in astratto, ad evitare che l’attività delittuosa fosse portata ad u conseguenze;
rilevato che il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine agl aumenti di Pena ( è generico non prendendo in esame la riduzione di pena operata dalla Corte territoriale, evenienza che dà conto della valutazione dei presupposti di cui all’art. 13 pen.;
ritenuto che analogo limite incontra il terzo motivo alla luce della non illogica motivaz della Corte di appello rche ha fondato il rigetto della richiesta di sostituzione della pena s ponderata prognosi infausta di reiterazione (pag. 9);
osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quel poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni de provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/03/2024.