Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Impugnazione
Quando si presenta un appello alla Suprema Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e non una semplice ripetizione di quanto già discusso. Un recente provvedimento, l’ordinanza n. 15519 del 2024, offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
Il Caso in Esame
Una ricorrente si era opposta a una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Il suo ricorso si basava su tre motivi principali: l’errata applicazione di una causa di giustificazione (la scriminante dello stato di necessità), la richiesta implicita di una nuova valutazione delle prove e una critica sulla gestione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato punto per punto le doglianze della difesa, concludendo per una declaratoria di totale inammissibilità del ricorso. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza della ricorrente, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi di appello presentati. La Corte ha ritenuto che nessuno dei motivi proposti rispettasse i requisiti previsti dalla legge per poter essere esaminato in sede di legittimità.
Le Motivazioni Dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha fornito una spiegazione dettagliata per ciascun motivo di ricorso, evidenziando le ragioni della sua inammissibilità.
Primo Motivo: La Reiterazione di Censure Già Valutate
La difesa aveva contestato la mancata applicazione dell’art. 54 del codice penale, relativo allo stato di necessità. Tuttavia, la Cassazione ha osservato che questo punto era già stato ampiamente discusso e respinto dai giudici di merito (primo e secondo grado). Le argomentazioni della Corte d’Appello erano state giudicate giuridicamente corrette, puntuali e prive di palesi incongruenze logiche. Riproporre gli stessi argomenti in Cassazione senza sollevare reali vizi di legittimità trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, cosa non consentita.
Secondo Motivo: La Genericità e la Richiesta di Nuova Istruttoria
Il secondo motivo è stato giudicato generico e, per questo, inaccettabile. La ricorrente non aveva specificato le ragioni critiche precise contro l’impianto accusatorio che avrebbero dovuto giustificare un nuovo accertamento. Di fatto, la richiesta si traduceva in una domanda implicita di rinnovazione dell’istruttoria. La Corte ha ricordato che la Corte d’Appello aveva già implicitamente rigettato tale possibilità, ritenendo il quadro probatorio completo e sufficiente per decidere. La Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle prove.
Terzo Motivo: L’Irrilevanza della Questione sulle Attenuanti
L’ultimo motivo, relativo alla concessione delle attenuanti generiche, è stato definito ‘palesemente inconferente’. La ragione è semplice: le attenuanti erano già state riconosciute dal giudice di primo grado. Pertanto, lamentarne la mancata concessione era privo di senso. Anche per quanto riguarda il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, la motivazione della Corte di merito è stata considerata esente da vizi logici, rendendo anche questa censura infondata.
Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi che non denunciano reali violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma che cercano di ottenere una nuova valutazione dei fatti. La decisione si conclude con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a sottolineare le conseguenze negative di un’impugnazione proposta senza rispettare i requisiti di legge.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Sulla base del provvedimento, un ricorso è inammissibile quando i motivi proposti sono una mera replica di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, quando sono formulati in modo generico, o quando sollevano questioni irrilevanti o già risolte.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Come chiarisce l’ordinanza, una richiesta di ‘rinnovazione istruttoria’ o una critica generica che mira a una nuova valutazione dei fatti è inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15519 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15519 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TESSITORE NOME NOME a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giu del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglia difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla applicabilità al caso di specie della scriminante di cui a 54 cp, mentre il secondo motivo, peraltro dedotto in termini di -feeteettal3iiitèrgenericità ( p non si evidenziano le ragioni di criticità rispetto all’assunto accusatorio che avrebbero giustif il sollecitato accertamento), si lega ad una rinnovazione istruttoria implicitamente respinta d Corte del merito alla luce della compiutezza del dato probatorio acquisito ( si veda quan evidenziato alla pagina 3, primo capoverso della decisione gravata) e infine il terzo motivo met in gioco un tema ( la concessione delle attenuanti generiche) palesemente inconferente ( giacchè le stesse sono già state riconosciute dal primo giudice) 1 mentre la motivazione resa sul bilanciamento in termini equivalenza tra circostanze ( liaddove si intenda riferire la doglian tale diverso profilo) appare immune da vuoti o incongruenze logiche
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ad. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore delila Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 marzo 2024.