Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Quando si presenta un appello contro una sentenza penale, la specificità dei motivi è un requisito fondamentale. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di doglianze generiche e non circostanziate. Con la recente ordinanza n. 15478 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: il giudice non è tenuto a fornire una motivazione dettagliata per il rigetto di istanze difensive palesemente infondate o formulate in modo vago. Questo provvedimento offre uno spunto importante per comprendere come strutturare un’impugnazione efficace.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte di Appello di Napoli. La difesa lamentava diversi aspetti della decisione di secondo grado, tra cui:
* La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
* Il riconoscimento della recidiva.
* Un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
* L’assenza di motivazione riguardo al diniego di una pena sostitutiva.
La Corte di Appello, tuttavia, aveva già confutato tali punti, basando la propria decisione sulla notevole gravità della condotta, sulla particolare pericolosità sociale del soggetto (testimoniata da numerosi precedenti penali) e sulla congruità della pena inflitta, giudicata non lontana dai minimi edittali.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si concentra sulla loro formulazione, ritenuta inadeguata a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha articolato il proprio ragionamento su due pilastri fondamentali, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Il primo punto riguarda le censure relative alle attenuanti generiche, alla recidiva e all’entità della pena. La Corte ha osservato che queste questioni erano state adeguatamente affrontate e respinte dalla Corte di Appello con motivazioni logiche e coerenti. La difesa, nel suo ricorso, non ha fatto altro che riproporre le stesse lamentele senza contestare specificamente la logicità del ragionamento del giudice di secondo grado. Di fronte a motivazioni già esaustive, il giudice dell’impugnazione non è tenuto a rispondere a critiche ripetitive e generiche. Un ricorso inammissibile è la naturale conseguenza di una tale impostazione difensiva.
La Manifesta Infondatezza e la Carenza d’Interesse
Il secondo aspetto, ancora più dirimente, concerne la richiesta di pena sostitutiva. La Cassazione ha evidenziato che questa istanza era stata posta in sede di gravame in modo generico. Secondo la giurisprudenza costante, il giudice non ha l’obbligo di motivare il mancato accoglimento di istanze che appaiono “improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza”.
Quando un motivo di ricorso è manifestamente infondato fin dall’origine, si verifica una cosiddetta “inammissibilità originaria” per carenza d’interesse. Ciò significa che, anche se la Corte esaminasse la doglianza, l’eventuale accoglimento non porterebbe ad alcun esito favorevole per il ricorrente. Pertanto, l’esame stesso del motivo diventa superfluo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito per la pratica forense. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che le impugnazioni siano redatte con la massima specificità. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza impugnata, ma è necessario individuare con precisione i vizi logici o giuridici del ragionamento del giudice e argomentarli in modo puntuale. Le istanze, come quella per una pena sostitutiva, devono essere supportate da elementi concreti che ne giustifichino l’accoglimento. In caso contrario, il ricorso non supererà il primo scoglio dell’ammissibilità, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e le questioni sollevate (mancata concessione di attenuanti, recidiva, entità della pena) erano già state adeguatamente confutate e motivate dalla Corte d’Appello.
Il giudice è sempre obbligato a motivare il rigetto di ogni istanza della difesa?
No, secondo questa ordinanza, il giudice non è obbligato a fornire una motivazione specifica per il mancato accoglimento di istanze che appaiono improponibili per la loro genericità o perché manifestamente infondate.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15478 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15478 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME C:COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui ci si duole della mancata concessione delle circ attenuanti generiche, della ritenuta recidiva e del trattamento sanzionatorio r ritenuto eccessivo ( costituisce censura afferente a questioni adeguatamente confutate dalla Corte di ap / che ha fatto specifico riferimento alla gravità della condotta (così ritenendo sub-valenti addotti dalla difesa), alla particolare pericolosità sociale che denotava la condot numerosi precedenti penali e all’adeguatezza della determinazione della pena non dis minimi edittali;
rilevato che la dedotta assenza di motivazione in ordine all’invocata pena sosti questione genericamente posta in sede di gravame; che, infatti, deve farsi rinvio a secondo cui, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per generic manifesta infondatezza (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705; Sez.2, n.490 16/09/2014, lussi, Rv. 261423), con conseguente inammissibilità originaria, per d’interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, 2015, COGNOME, Rv. 263157);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ri al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024.