Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Un ricorso inammissibile è uno degli esiti più comuni e al tempo stesso più frustranti nel processo penale. Con la recente ordinanza n. 17225/2024, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire i principi fondamentali che regolano l’ammissibilità dei ricorsi, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi e l’impossibilità di riproporre in modo acritico le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’appellante aveva sollevato due questioni principali: la prima riguardava l’errata applicazione di un’aggravante, specificamente quella legata alla vulnerabilità della persona offesa (art. 61 n. 5 c.p.); la seconda contestava il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una conclusione netta: la dichiarazione di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa decisione.
Primo Motivo: la genericità del ricorso inammissibile
Per quanto riguarda la contestazione sull’aggravante, la Corte ha rilevato come il motivo di ricorso fosse una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già dedotto in appello. In altre parole, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la motivazione con cui la Corte d’Appello le aveva respinte. La sentenza di secondo grado aveva, infatti, puntualmente evidenziato le condizioni di vulnerabilità della vittima. La Cassazione ha quindi qualificato i motivi come ‘non specifici ma soltanto apparenti’, poiché non assolvevano alla funzione tipica del ricorso, che è quella di criticare in modo mirato la decisione impugnata.
Secondo Motivo: il diniego delle attenuanti generiche
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che la motivazione della Corte d’Appello era priva di illogicità evidenti. Inoltre, ha richiamato un principio consolidato della propria giurisprudenza: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi dagli atti. È sufficiente, infatti, che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, implicitamente superando e disattendendo tutti gli altri. La decisione impugnata aveva adempiuto a tale onere, rendendo la doglianza del ricorrente non accoglibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La ratio della decisione risiede nel ruolo e nella funzione della Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni di fatto, senza individuare vizi di legge o palesi illogicità nel ragionamento del giudice d’appello, esula dalle competenze della Suprema Corte. La specificità dei motivi è un requisito essenziale per attivare questo controllo; in sua assenza, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito per la redazione dei ricorsi in Cassazione. È fondamentale evitare la semplice riproposizione degli argomenti d’appello e concentrarsi, invece, su una critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la decisione conferma che la valutazione del giudice di merito è ampiamente discrezionale e sindacabile in Cassazione solo in caso di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, cioè se si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘pedissequa reiterazione’ di un motivo di ricorso?
Significa riproporre letteralmente gli stessi argomenti già presentati in appello, senza sviluppare una critica mirata contro le ragioni per cui il giudice precedente li ha respinti. Questo rende il motivo non specifico e, quindi, inammissibile.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover analizzare e confutare ogni singolo elemento favorevole dedotto dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17225 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17225 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata ove si sottolineano le condizioni di vulnerabilità della persona offesa, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
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