Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17163 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17163 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GROTTAMINARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 giugno 2023, la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, assolveva NOME dal delitto ascrittogli al capo U, confermando la condanna per i residui reati – di cui ai capi B, G, I, L, P, V – rideterminando la pena complessiva in anni cinque di reclusione.
Residuavano così le seguenti imputazioni, tutti delitti di bancarotta, patrimoniale e documentale, contestati al prevenuto:
al capo B, per avere distratto dal patrimonio della società editrice del quotidiano “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita il 25 ottobre 2012, le somme erogate con quattro mandati di pagamento emessi dalla Regione RAGIONE_SOCIALE;
al capo G, per avere distratto dal patrimonio della RAGIONE_SOCIALE individuale RAGIONE_SOCIALE di NOME, dichiarata fallita il 12 marzo 2012, le somme ivi indicate, nel complesso superiori ad euro 400.000;
al capo I, per avere tenuto le scritture contabili dell’indicata RAGIONE_SOCIALE individuale in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;
al capo L, per avere distratto dal patrimonio della citata RAGIONE_SOCIALE individuale le somme ivi indicate, derivanti dalla gestione del ricordato quotidiano, per un totale di quasi 50.000 euro;
al capo COGNOME, per avere distratto dal patrimonio della citata RAGIONE_SOCIALE individuale i profitti conseguiti dalla vendita degli spazi pubblicitari del ricordato quotidiano;
al capo V, per avere distratto dal patrimonio della citata RAGIONE_SOCIALE individuale le somme derivanti dalla vendita (fittizia) di spazi pubblicitari sul citato quotidiano dalla RAGIONE_SOCIALE.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in due motivi.
2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto ed alla valutazione del compendio probatorio, omettendo di considerare che questi era stato assolto da alcuni addebiti e prosciolto da altri, per intervenuta prescrizione.
2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità degli atti di indagine acquisiti dopo la scadenza del termine delle stesse.
Impropriamente la Corte d’appello aveva condiviso il provvedimento del AVV_NOTAIO che aveva osservato come la richiesta della proroga delle indagini fosse stata tardivamente formulata dal pubblico ministero per un malfunzionamento del sistema informatico che avrebbe dovuto rilevare la prossima scadenza del termine e che comunque il materiale probatorio fosse stato acquisito anche in precedenza.
Si erano così violati i termini di scadenza delle indagini in presenza di un preteso caso fortuito in realtà privo di rilievo, posto che il pubblico ministero avrebbe ben potuto calcolare i detti termini senza l’ausilio di un sistema informatico.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore della parte civile ha inviato memoria con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese del grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse del prevenuto è inammissibile.
1. Il primo motivo è del tutto generico.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è, infatti, anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (che certo non possono consistere in quelli argomentati in ricorso e discendenti dalla mera constatazione della pronunciata assoluzione dell’imputato per le altre condotte contestate, nulla precisando sulle conseguenze che tale decisione assumerebbe in concreto sul residuo impianto d’accusa, ritenuto fondato da quelli stessi giudici del merito che avevano pronunciato la ricordata, parziale, assoluzione).
Così che l’odierno ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Il secondo motivo è viziato dalla medesima assenza di specificità in quanto non si indicano neppure gli elementi di prova che sarebbero stati raccolti dopo il decorso del termine delle indagini preliminari e che sarebbero pertanto inutilizzabili.
Peraltro, se anche gli stessi fossero stati indicati si sarebbe dovuto rilevarne la decisività in riferimento alla declaratoria di penale responsabilità confermata dalla Corte di appello in ordine alle condotte di bancarotta sopra ricordate.
Si è infatti affermato che, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gunnina, Rv. 269218).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Non avendo la parte civile contribuito con specifiche argomentazioni alla confutazione dei motivi di ricorso non si provvede alla liquidazione delle spese dalla medesima sostenute nel grado (vd Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nulla per spese alla parte civile. Così deciso, in Roma il 25 marzo 2024.