Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica precisa e il rispetto di rigidi paletti procedurali. Un ricorso inammissibile è l’esito infausto di un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare della Corte, spesso perché i motivi addotti sono generici, ripetitivi o mirano a una rivalutazione dei fatti, compito che non spetta al giudice di legittimità. L’ordinanza n. 16747/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questi principi, respingendo un ricorso avverso una condanna per estorsione e altri reati.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un’imputata avverso la sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale, in particolare per il delitto di estorsione. La difesa sollevava tre principali motivi di doglianza: il primo contestava la motivazione sulla colpevolezza, il secondo l’individuazione della pena base sul reato di estorsione anziché su un altro illecito, e il terzo lamentava una carenza di motivazione sull’aumento di pena applicato per il reato continuato.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, analizzando e respingendo ciascun motivo. La decisione si fonda su consolidati principi giurisprudenziali che definiscono i limiti del sindacato di legittimità.
Primo Motivo: La Genericità e la Ripetitività delle Censure
Il primo motivo, relativo alla responsabilità per estorsione, è stato giudicato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che i motivi di ricorso devono contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, non una semplice reiterazione di difese già esaminate. Inoltre, il tentativo di ottenere una ‘rilettura’ degli elementi di fatto è precluso in sede di legittimità, dove il giudice può solo verificare la presenza di vizi logici o giuridici nella motivazione, non rivalutare il merito delle prove.
Secondo e Terzo Motivo: Carenza di Interesse e Infondatezza
Anche gli altri motivi sono stati respinti. La doglianza sulla determinazione della pena base è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse. La Corte ha osservato che, anche se il motivo fosse stato accolto, non ne sarebbe derivato alcun vantaggio concreto per la ricorrente, rendendo la censura irrilevante.
Riguardo all’aumento di pena per la continuazione, la Cassazione lo ha ritenuto manifestamente infondato. I giudici di merito avevano correttamente seguito la procedura: individuazione del reato più grave, fissazione della pena base e calcolo degli aumenti distinti per ciascun reato satellite. La Corte ha precisato che, specialmente in presenza di aumenti minimi e reati omogenei, l’obbligo di motivazione può ritenersi implicitamente assolto, purché sia garantito il rispetto dei limiti di legge e si eviti un mero cumulo materiale delle pene.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su principi cardine del processo penale. In primo luogo, il divieto per la Cassazione di agire come un ‘terzo giudice di merito’. Il suo compito non è ricostruire i fatti, ma assicurare l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, un ricorso che si risolve in una richiesta di nuova valutazione delle prove è intrinsecamente inammissibile.
In secondo luogo, il principio dell’interesse ad agire. Un’impugnazione è ammissibile solo se il suo accoglimento può portare a un risultato pratico favorevole per chi la propone. Se la censura, pur astrattamente fondata, non produce alcun beneficio, essa è priva di interesse.
Infine, per quanto riguarda il reato continuato, la Corte ha applicato il principio di proporzionalità e ragionevolezza dell’obbligo di motivazione. L’onere argomentativo del giudice è correlato all’entità degli aumenti di pena: per aumenti minimi, una motivazione implicita o sintetica può essere sufficiente, purché il ragionamento sia logicamente desumibile dalla sentenza.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma la necessità di redigere ricorsi per Cassazione con estrema perizia tecnica, evitando la mera riproposizione di argomenti già vagliati e concentrandosi su specifici vizi di legittimità. La decisione sottolinea che il processo di legittimità non è una terza istanza di giudizio sui fatti. La declaratoria di inammissibilità ha comportato per la ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a dimostrazione delle conseguenze negative di un’impugnazione temeraria o mal formulata.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico e quindi inammissibile quando si risolve nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettendo di svolgere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata. Non è consentito chiedere alla Corte una ‘rilettura’ dei fatti.
È possibile contestare la scelta del reato più grave per la pena base se ciò non porta a un vantaggio?
No. Secondo la Corte, un motivo di ricorso che contesta l’individuazione della pena base è inammissibile per carenza di interesse se, anche qualora venisse accolto, non si risolverebbe in un vantaggio concreto per il ricorrente, ovvero in una pena inferiore.
Come deve essere motivato l’aumento di pena per il reato continuato?
Il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e poi calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Tuttavia, l’obbligo di motivazione è correlato all’entità degli aumenti: per aumenti minimi, specie tra reati omogenei, l’onere argomentativo può essere assolto anche implicitamente, purché sia verificabile il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16747 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a OSTUNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione al delitto di estorsione, non supera la soglia di ammissibifità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 7 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, considerato, inoltre, che tale motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; e che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l’individuazione della pena base relativa al reato di estorsione anziché quello di cui all’art. 73, comma primo, d.p.r. 309/1990, non è sorretto da alcun interesse, essendo volto a denunciare un vizio (peraltro inesistente tenuto conto di quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità: v. Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018,Rv. 273447 – 01) che ove ritenuto sussistente non si risolverebbe in un vantaggio per il ricorrente;
considerato che la doglianza con la quale si denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato, tenuto conto del fatto che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269);
che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agii altri illeciti accertati, che risultin rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia opera surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (s veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata) in presenza di r omogenei e della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo crite matematici, attraverso l’obiettivo “minimo” aumento di pena praticato in relazion alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata reato già giudicato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Roma, 20 febbraio 2024