Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Principio di Specificità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è fondamentale articolare una critica precisa e argomentata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i principi cardine della procedura penale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna per il reato di appropriazione indebita emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi. Il primo contestava la correttezza della motivazione sulla sua responsabilità penale, mentre il secondo verteva sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, valutando la stessa ammissibilità dell’impugnazione. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione rigorosa dei requisiti formali e sostanziali del ricorso, evidenziando le carenze di entrambi i motivi presentati.
La Mancanza di Specificità del Primo Motivo
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché si risolveva in una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che un ricorso per Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze, ma deve assolvere alla sua tipica funzione: quella di una critica argomentata e specifica contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Quando un ricorso ignora le argomentazioni del giudice precedente e si limita a ripetere se stesso, i motivi diventano “soltanto apparenti” e non specifici. Questa mancanza di correlazione tra la decisione appellata e i motivi del ricorso viola l’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, che sanziona con l’inammissibilità la carenza di specificità dei motivi.
L’Infondatezza del Secondo Motivo relativo al ricorso inammissibile
Anche il secondo motivo, relativo alla richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stato ritenuto privo di fondamento. La Corte ha osservato che il giudice d’appello aveva già spiegato, con argomentazioni logiche e adeguate, le ragioni per cui l’art. 131bis c.p. non era applicabile al caso di specie. Il ricorso, anche su questo punto, non ha mosso una critica pertinente e specifica a tale motivazione, risultando quindi inammissibile anche sotto questo profilo.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la specificità è un requisito non negoziabile. Un ricorso efficace deve dialogare con la sentenza che contesta, smontandone le argomentazioni punto per punto. La semplice riproposizione di tesi già respinte, senza un’analisi critica delle motivazioni del giudice, è destinata a scontrarsi con una declaratoria di ricorso inammissibile. Ciò non solo impedisce un esame nel merito della questione, ma comporta anche un aggravio di spese per il ricorrente, che viene sanzionato per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se manca di specificità, ovvero se si limita a ripetere argomenti già esaminati nei gradi precedenti senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, come stabilito dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che i motivi presentati sono una copia non argomentata di quelli già dedotti in appello e respinti dal giudice precedente. Questa pratica rende il ricorso generico e solo apparentemente critico, portando alla sua inammissibilità.
L’imputato è stato condannato al pagamento di una somma di denaro pur essendo il ricorso inammissibile?
Sì. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16739 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione al delitto di appropriazione indebita, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pag. 2-3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
considerato che anche il secondo motivo di ricorso risulta essere privo di pertinenza censoria avendo il giudice di appello indicato a pag. 4 con logiche ed adeguate argomentazioni le ragioni per cui non è applicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 febbraio 2024