Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega l’Importanza di Motivi Specifici
Nel processo penale, la fase dell’impugnazione rappresenta un momento cruciale per la difesa. Tuttavia, per accedere al giudizio di merito, è fondamentale che l’atto di ricorso rispetti precisi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda come la genericità dei motivi possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto la porta a una revisione della sentenza. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le ragioni dietro una simile decisione.
I Fatti del Caso
Due persone erano state condannate in primo e secondo grado per una serie di episodi di furto aggravato. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la sentenza del Tribunale, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati e bilanciando le circostanze attenuanti generiche in modo da farle prevalere sull’aggravante e sulla recidiva. Nonostante ciò, le imputate avevano deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione sia riguardo all’affermazione di responsabilità sia in merito al trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto i ricorsi dichiarandoli entrambi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle doglianze (cioè non valuta se le imputate avessero o meno ragione), ma si ferma a un livello precedente, di natura prettamente procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati erano affetti da un vizio insanabile: la genericità. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che non riesce a dialogare criticamente con la sentenza impugnata.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Deve Essere Specifico?
La motivazione della Corte di Cassazione è lapidaria ma estremamente chiara. I ricorsi sono stati giudicati inammissibili perché:
1. Prospettavano deduzioni generiche: Le argomentazioni non erano sufficientemente dettagliate e specifiche, ma si limitavano a contestazioni astratte.
2. Erano privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto: Non venivano indicati con precisione né gli errori giuridici commessi dai giudici di merito, né gli elementi fattuali che avrebbero dovuto portare a una decisione diversa.
In sostanza, un ricorso non può essere una semplice lamentela o un generico dissenso rispetto alla sentenza. Deve, al contrario, individuare con esattezza i punti della motivazione che si contestano, spiegare perché sono errati secondo la legge e indicare quali prove o fatti sono stati travisati o non considerati. La mancanza di questa specificità rende il ricorso un atto sterile, incapace di innescare una reale revisione da parte del giudice superiore, portando così a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di impugnazione. Per la difesa, questo significa che la redazione di un ricorso richiede un lavoro di analisi meticoloso e puntuale della sentenza che si intende contestare. Non basta affermare che la motivazione è carente; bisogna dimostrarlo, passo dopo passo, con argomenti solidi e riferimenti precisi. Una difesa efficace non si esaurisce nel dibattimento, ma prosegue nella stesura di atti di impugnazione tecnicamente ineccepibili, unico strumento per evitare una pronuncia di inammissibilità e ottenere una reale valutazione nel merito delle proprie ragioni.
Cosa significa che un ricorso è “inammissibile”?
Significa che il giudice non può esaminare la questione nel merito perché l’atto di ricorso non rispetta i requisiti di forma e di contenuto previsti dalla legge, come ad esempio la specificità dei motivi.
Perché i ricorsi in questo caso sono stati dichiarati inammissibili?
Sono stati dichiarati inammissibili perché caratterizzati da “estrema genericità”, ovvero erano privi di argomentazioni giuridiche e fattuali specifiche che potessero validamente contestare la sentenza di condanna.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità?
Le ricorrenti vengono condannate al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8725 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8725 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a BOLOGNA il 09/04/1975 COGNOME nato a ROMA il 23/06/1984
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza del 28 febbraio 2022 del Tribunale di Bologna con cui le imputate sono state condannata in relazione a plurimi episodi di furto aggravato e, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reat riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in regime di prevalenza sull’aggravante contestata e sulla recidiva, le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che entrambi i motivi del ricorso dell’imputata COGNOME – con i quali la ricorrente si duole del vizio di motivazione circa la mancata assoluzione, nonché del trattamento sanzionatorio – sono inammissibili poiché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richiest
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME con cui ella lamenta il vizio del motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità – è anch’esso inammissibile in quanto caratterizzato da estrema genericità;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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