Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Quando si presenta un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale che i motivi presentati siano specifici, pertinenti e critici verso la decisione impugnata. Un recente provvedimento ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una semplice ripetizione di quanto già discusso e respinto in appello. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di rapina, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione basandosi su due principali motivi. In primo luogo, contestava la qualificazione giuridica del fatto, chiedendo che il reato venisse derubricato in tentato furto o, in subordine, in tentata rapina. In secondo luogo, lamentava l’eccessività della pena inflitta, ritenendola sproporzionata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha respinti entrambi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, distinguendo tra i due motivi proposti.
Il Primo Motivo: la Genericità delle Doglianze
Per quanto riguarda la richiesta di derubricazione del reato, i giudici hanno rilevato che il motivo era una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve assolvere alla sua ‘tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso’. Riproporre le stesse identiche questioni senza confrontarsi specificamente con le motivazioni fornite dal giudice precedente rende il motivo solo ‘apparente’ e non specifico, portando inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Il Secondo Motivo: la Discrezionalità del Giudice di Merito
Anche il secondo motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Suprema Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che riguardano la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, facendo riferimento a elementi concreti e rilevanti. La Cassazione, non potendo sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ha confermato la correttezza del suo operato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile che i motivi di ricorso siano nuovi, o che comunque si confrontino criticamente con le ragioni della sentenza impugnata, evidenziandone vizi specifici. La semplice riproposizione delle proprie tesi, già esaminate e respinte, è una strategia processuale destinata al fallimento, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano generici. Il primo motivo era una mera ripetizione di argomenti già respinti in appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata. Il secondo motivo, relativo alla pena, è stato ritenuto manifestamente infondato poiché la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che in questo caso aveva motivato adeguatamente la sua scelta.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘non specifico’?
Significa che il motivo non svolge la sua funzione di critica argomentata contro la decisione impugnata. Si limita a riproporre le stesse lamentele (doglianze) già presentate nelle fasi precedenti del processo, senza analizzare e contestare le specifiche ragioni per cui il giudice d’appello le aveva respinte. È considerato un motivo solo ‘apparente’.
La Corte di Cassazione può modificare l’entità di una pena decisa da un altro giudice?
Di norma, no. La graduazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione sulla quantificazione della pena è inesistente, palesemente illogica o contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha deciso nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16724 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16724 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di rapina lamentando la mancata derubricazione nella fattispecie di tentato furto, o in subordine di tentata rapina, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 5 della impugnata sentenza, dovendosi tali doglianze considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 febbraio 2024