Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Importanza dei Motivi Specifici
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a sottolineare un principio fondamentale della procedura penale: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, i motivi presentati devono contenere una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata, e non limitarsi a riproporre le stesse difese già respinte nei gradi di merito. Questo caso offre uno spunto pratico per comprendere i limiti del sindacato di legittimità e i requisiti di ammissibilità di un ricorso in Cassazione.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’Appello, la quale rigettava anche la richiesta di applicazione di pene sostitutive, come la semidetenzione o la libertà controllata. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, articolando due principali motivi di doglianza: il primo contestava la correttezza della motivazione sulla sua responsabilità penale, mentre il secondo denunciava l’illogicità del diniego delle sanzioni sostitutive.
Analisi dei Motivi del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per l’intero ricorso.
La Critica alla Condanna per Ricettazione
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché si risolveva in una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già dedotte in appello. I giudici di legittimità hanno osservato che il ricorrente non aveva assolto alla funzione tipica del ricorso, ovvero quella di formulare una critica puntuale e ragionata avverso le specifiche argomentazioni della sentenza di secondo grado. I motivi, pertanto, sono stati considerati “non specifici ma soltanto apparenti”, poiché privi di un reale confronto con la decisione impugnata.
La Contestazione sul Diniego delle Pene Sostitutive e il ricorso inammissibile
Il secondo motivo, relativo al diniego delle pene sostitutive, è stato ritenuto “manifestamente infondato”. L’imputato lamentava un’illogicità nella motivazione, ma la Cassazione ha ribadito che il suo sindacato è circoscritto. Il vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., è solo quello che emerge da un palese contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o altre affermazioni contenute nel provvedimento stesso. In questo caso, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la sua decisione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha chiarito che il suo compito non è quello di riesaminare le prove o di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, come stabilito dalle Sezioni Unite nella celebre sentenza ‘Petrella’. Il sindacato demandato alla Corte di Cassazione si limita a riscontrare l’esistenza di un “logico apparato argomentativo”.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato il diniego delle pene sostitutive evidenziando la “scarsa efficacia deterrente” di tali sanzioni per contenere la “pericolosità sociale” dell’imputato. Aveva inoltre sottolineato la non meritevolezza del beneficio a causa delle “reiterate condotte criminose” e della “proclività alla violazione della legge penale”. Secondo la Cassazione, tale percorso argomentativo non presentava alcun vizio logico riconducibile alla nozione delineata dalla legge, rendendo la doglianza manifestamente infondata.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia ribadisce un importante monito per la difesa: il ricorso per Cassazione è uno strumento di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione, non una terza istanza di giudizio sul merito dei fatti. La specificità e la pertinenza dei motivi sono requisiti imprescindibili per superare il vaglio di ammissibilità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una mera ripetizione (‘pedissequa reiterazione’) di quelli già esaminati e respinti nel grado precedente, senza una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa valuta la Corte di Cassazione quando si contesta l’illogicità della motivazione di una sentenza?
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma si limita a verificare l’esistenza di un apparato argomentativo logico nella sentenza impugnata. Il suo controllo è sulla coerenza del ragionamento, non sulla rispondenza delle conclusioni alle prove processuali.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente in questo caso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16725 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16725 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRMO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di ricettazione, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pagina 4 della impugnata sentenza, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della pena sostitutiva della libertà controllata o della semidetenzione ex ad 53 e 56 L. 689/1981 denunciando l’illogicità della motivazione, è manifestamente infondato perché il vizio censurabile a norma 606, comma 1, lett. E) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul percorso giustificativo tracciato dalla decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato dernandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.226074);
che la motivazione a pagina 5 della sentenza impugnata a pagina, ove si ribadisce la scarsa efficacia deterrente delle sanzioni sostitutiva a contenere la pericolosità sociale e la non meritevolezza del NOME del beneficio in ragione delle reiterate condotte criminose e della sua proclività alla violazione della legge penale, non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art.606, comma 1, lett. E cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 febbraio 2024