Ricorso Inammissibile: le conseguenze dei motivi generici secondo la Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, ma non è una formalità. Se i motivi non sono specifici e pertinenti, il rischio è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con serie conseguenze economiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, spiegando perché la genericità delle argomentazioni non solo è inutile, ma anche dannosa per chi ricorre.
I Fatti del Processo
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello, hanno deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Il primo ricorrente ha basato il suo appello su tre motivi principali, contestando la valutazione dei fatti e la mancata concessione di circostanze attenuanti. La seconda ricorrente ha anch’essa sollevato censure simili, criticando la decisione della corte territoriale.
L’obiettivo di entrambi era ottenere un annullamento della sentenza di condanna. Tuttavia, l’esito del loro tentativo è stato unanime e netto: la Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare: la verifica dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha ritenuto che i ricorsi non superassero questa soglia, condannando entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
Per comprendere appieno la decisione, è fondamentale analizzare le ragioni che hanno portato i giudici a considerare il ricorso inammissibile. La Corte ha distinto le posizioni dei due ricorrenti, evidenziando criticità specifiche per ciascuno.
L’Inammissibilità per Genericità dei Motivi
Il problema principale, comune a entrambi i ricorsi, era la genericità e la ripetitività dei motivi. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate erano una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I ricorrenti non avevano sviluppato una critica specifica e puntuale contro la motivazione della sentenza impugnata, ma si erano limitati a ripetere le proprie tesi difensive. Questo approccio rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile, perché non permette alla Cassazione di svolgere il suo ruolo di giudice di legittimità, che è quello di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare i fatti.
La Questione delle Circostanze Attenuanti non Proposta in Appello
Un punto cruciale riguardava il terzo motivo del primo ricorrente, relativo alla mancata applicazione d’ufficio delle circostanze attenuanti. La Corte ha dichiarato questo motivo inammissibile per una ragione procedurale fondamentale: la questione non era mai stata sollevata nel precedente grado di giudizio, ossia nell’atto di appello. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: l’imputato che desidera il riconoscimento delle attenuanti deve farne specifica richiesta in appello. Se non lo fa, non può lamentarsi in sede di Cassazione del fatto che il giudice d’appello non le abbia concesse di sua iniziativa. Il mancato esercizio di un potere-dovere del giudice non può essere censurato se non è stato previamente sollecitato dalla parte interessata.
La Valutazione sulla Posizione della Seconda Ricorrente
Anche per la seconda ricorrente, i motivi sono stati giudicati generici e confutativi, incapaci di scalfire la solida motivazione della Corte d’Appello. In particolare, la Cassazione ha confermato la correttezza della decisione impugnata nel negare le circostanze attenuanti generiche, valorizzando i numerosi precedenti penali della ricorrente e la sua sottoposizione a una misura di prevenzione. Questi elementi, secondo i giudici, giustificavano pienamente una valutazione negativa sulla sua personalità e, quindi, il diniego del beneficio.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto una conseguenza diretta e pesante per i ricorrenti. Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, è stata inflitta una sanzione di tremila euro ciascuno. La Corte ha giustificato questa sanzione citando la giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui tale condanna è legittima quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente. In questo caso, la presentazione di ricorsi palesemente infondati, generici e ripetitivi è stata considerata una condotta colposa che ha inutilmente impegnato il sistema giudiziario, meritando una sanzione economica.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, meramente ripetitivi di argomenti già respinti in appello, oppure quando non contestano in modo specifico la logica della sentenza impugnata. Inoltre, è inammissibile se solleva questioni che non erano state proposte nel precedente grado di giudizio.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte può infliggere una sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende, se ritiene che il ricorso sia stato proposto per colpa, ovvero senza una seria valutazione delle sue possibilità di accoglimento.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione di circostanze attenuanti?
No. Secondo quanto stabilito dalla Corte, la mancata concessione d’ufficio delle circostanze attenuanti da parte del giudice d’appello non può essere motivo di ricorso in Cassazione se l’imputato non ne aveva fatto una specifica richiesta nell’atto di appello o nelle conclusioni del relativo giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17925 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME avve sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso proposto da COGNOME è inammissibile perché: il primo ed il seco motivo sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine all’esclusione de destinazione della sostanza all’uso personale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corret argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4); il terzo motivo, oltre essere stato dedotto in appello, non è deducibile in questa Sede, dovendosi, al riguardo, ribadir che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o p circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato un richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglim della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntu motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279063 – 02);
ritenuto che il ricorso proposto dalla COGNOME è parimenti inammissibile in quanto deduc motivi generici, confutativi e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda particolare, pagina 4 in cui la Corte, con motivazione adeguata ed immune da vizi, oltre ad escludere la configurabilità di una connivenza non punibile della ricorrente, ha correttament escluso: a) la rilevanza ai fini dell’invocata scriminante di un episodio avvenuto in un div contesto temporale rispetto ai fatti in contestazione; b) la scarsa offensività della condott la sussistenza di elementi che giustificassero la concessione delle circostanze attenuant generiche, stante i numerosi precedenti penali della ricorrente e la sua sottoposizione a misura di prevenzione);
ritenuto che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
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Il Presidente