Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di Motivi Generici in Cassazione
Quando si impugna una sentenza di condanna, è fondamentale che i motivi del ricorso siano chiari, specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando l’importanza di un’adeguata tecnica redazionale nell’atto di impugnazione.
I Fatti del Caso: Dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine con una condanna per furto aggravato in concorso, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Torino. La sentenza di secondo grado, datata 28 novembre 2022, aveva stabilito una pena di quattro mesi di reclusione e 200,00 euro di multa a carico dell’imputato.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: la presunta mancanza di motivazione della sentenza impugnata, sia riguardo all’affermazione di colpevolezza sia in relazione alla congruità della pena inflitta.
La Valutazione del ricorso inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il caso, ha rapidamente concluso per la manifesta inammissibilità del ricorso. Il motivo presentato dal ricorrente è stato giudicato del tutto generico e aspecifico. In sostanza, l’atto di impugnazione si limitava a lamentare una carenza motivazionale senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni sviluppate dai giudici di merito.
La Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Non è possibile, in questa sede, richiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove. Il compito della Corte è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non sostituire il proprio giudizio a quello dei giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle motivazioni della sua ordinanza, il Collegio ha evidenziato come la sentenza della Corte d’Appello avesse ampiamente e logicamente giustificato sia il riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato sia la congruità della pena. Le argomentazioni dei giudici di merito erano state considerate immuni da vizi logico-giuridici.
Il ricorso, al contrario, non puntualizzava le specifiche ragioni di doglianza, né in fatto né in diritto. Non indicava quali passaggi della motivazione fossero illogici o contraddittori, né perché la pena fosse da ritenersi sproporzionata. Questa genericità ha reso il motivo non deducibile in sede di legittimità, portando alla declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Principio di Diritto
La conseguenza diretta della dichiarazione di ricorso inammissibile è stata, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando alcuna ragione per un esonero da tale sanzione pecuniaria.
Questa decisione rafforza un importante monito per tutti gli operatori del diritto: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnicamente preciso, che individui con esattezza gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata. Limitarsi a una critica generica e non argomentata equivale a presentare un’impugnazione destinata al fallimento, con inevitabili costi aggiuntivi per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo proposto era del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso 3.000,00 euro) in favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può effettuare una nuova valutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19419 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19419 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 28 novembre 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 9 novembre 2021 con cui – tra l’altro – NOME era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in relazione all’art. 546 cod. proc. pen., lamentando l’assenza di un percorso logico-giuridico idoneo ad esplicare l’assunta decisione di condanna, nonché l’adeguamento della pena inflittagli all’effettiva gravità del fatto ed all sua personalità.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), c:od. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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