Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per ridiscutere i fatti di una causa, ma un’occasione per contestare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perfettamente perché un ricorso inammissibile viene rigettato quando i motivi sono generici, ribadendo l’importanza della specificità degli argomenti. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello. Nel corso del processo, era emerso che l’imputato era l’intestatario di una carta prepagata sulla quale erano stati accreditati i proventi dell’attività illecita. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che lo riteneva responsabile.
La Decisione della Corte di Cassazione su un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso ‘generico’. Questo significa che l’imputato, nel suo atto di impugnazione, non ha formulato una critica puntuale e argomentata contro la decisione della Corte d’Appello. Al contrario, si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva chiaramente individuato gli elementi della condotta truffaldina, in particolare collegando la responsabilità dell’imputato all’intestazione della carta prepagata utilizzata per incassare il profitto del reato. Il ricorso, invece di contestare il ragionamento logico-giuridico di questa conclusione, si è arenato su una sterile riproposizione dei fatti.
L’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, prevede proprio l’inammissibilità quando mancano i motivi specifici. In questo caso, la Corte ha rilevato una ‘mancanza di correlazione’ tra le ragioni esposte nella sentenza impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. In altre parole, il ricorso non ‘dialogava’ con la sentenza, ma la ignorava, presentando argomenti non pertinenti alla logica della decisione che intendeva contestare.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme e sulla coerenza logica della motivazione. Per essere ammissibile, un ricorso deve contenere motivi specifici che attacchino direttamente i punti critici della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le proprie ragioni fattuali, senza dimostrare dove e perché il giudice precedente ha sbagliato nell’applicare la legge o nel ragionare, equivale a presentare un atto destinato all’inammissibilità, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico, ovvero si limitava a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare specificamente il ragionamento giuridico della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘motivi generici’ in un ricorso?
Per ‘motivi generici’ si intendono quelle argomentazioni che non presentano una critica specifica e puntuale alla decisione che si contesta. Sono considerati generici i motivi che sono vaghi, ripetitivi di difese già svolte o che non dimostrano una reale correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25143 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25143 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SINOPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni (peraltro schiettamente fattuali) già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata dove la Corte d’appello individua gli estremi della condotta truffaldina dell’imputato nell’intestazione a suo nome della carta Postepay dove è stato accreditato il profitto del reato);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 07/05/2024