Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26383 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26383 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 13/06/2024
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la condanna inflitta a ,COGNOME NOME per i delitti: di cui agli artt. 61 n.5, 110, 624 625, comma 1, n. 4 (capo A, fatto commesso in Rovereto il 27 ottobre 2019), 110, 624 bis, comma 1 (capo B, fatto commesso in Finale Emilia il 6 dicembre 2020); di cui agli artt. 110, 62 bis, comma 1, 2 e 3 (capo E, fatto commesso in Carpi il 30 ottobre 20:19); di cui agli artt. 1 624 e 625, comma 1, n. 4 (capo F, fatto commesso in Rovereto il 3 dicembre 2019); di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4 (capo H, fatto commesso in Carpi il 17 agosto 2020); di cu agli artt. 56, 110, 624-bis (capo I, fatto commesso in Concordia il 19 ottobre 2020); di cui art. 110, 624-bis, comma 1, 2 e 3, e 625, comma 1, n. 5 (capo L, fatto commesso in San Prospero il 4 settembre 2020) e di cui agli artt. 56, 110 e 624-bis, commi 1 e 3, cod. pen. (c M, fatto commesso in San Prospero 1’11 dicembre 2020), tutti aggravati dalla recidiva ex art. 99, comma 4 cod. pen., dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputata in relazione al reato a lei ascritto al capo F) per mancanza di querela, con conseguent rideterminazione della pena;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione dell responsabilità della ricorrente, è affidato a doglianze generiche, in quanto merament riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) – tanto è a dirsi per il riconoscimento fotografico dell’imputata realizzato dalle pe offese, ritenute assolutamente attendibili (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), co conseguente corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 2, n. 3 del 28/02/1997 – dep. 10/04/1997, COGNOME, Rv. 207409; in termini Sez. 5′ n. 9505 del 24/11/2015 – dep. 08/03/2016, COGNOME, Rv. 267562; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, COGNOME, Rv. 253910; Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008, COGNOME, Rv. 239774) -, ed unicamente dirette a sollecitare un non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al dell’allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Se n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
– che il secondo motivo, che censura la mancata riduzione del trattamento sanzionatorio sotto il profilo degli aumenti di pena applicati per la continuazione, è manifestamente infond posto che le Sezioni Unite di questa Corte, se hanno affermato che, «In tema di reat continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più g e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto pe ciascuno dei reati satellite», hanno anche precisato che il grado di impegno motivazional richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da con di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazio altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269), di modo che, avuto riguardo a tale insegnamento, deve riconoscersi che la Corte di appello, una volta eliminato l’aumento di pena applicato per il capo rideterminata la pena complessiva, non era tenuta ad alcuna specifica motivazione sugli ulterior aumenti in quanto il motivo di appello al riguardo (cfr. pag. 36 dell’atto in data 27 dice 2022) era generico e non centrato sul dictum delle Sezioni Unite come riportato, tanto più che in primo grado gli aumenti di pena erano stati determinati in mesi due ed Euro 100,00 di mult per ciascun reato satellite;
– rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente