Ricorso inammissibile: l’importanza di motivi specifici in Cassazione
Quando si presenta un’impugnazione in Corte di Cassazione, la specificità e la pertinenza dei motivi sono fondamentali. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di errori strategici, come la proposizione di argomenti nuovi o la semplice ripetizione di censure già respinte. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come e perché un ricorso può essere rigettato senza nemmeno entrare nel merito della questione.
I fatti del processo
Il caso riguarda un soggetto condannato dalla Corte d’Appello per reati legati alla vendita di prodotti con marchi contraffatti. L’imputato, ritenuto parte di una rete organizzata per il commercio di merce illegale, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la sentenza di secondo grado su tre fronti distinti.
I motivi del ricorso in Cassazione
L’imputato basava il suo ricorso su tre principali doglianze:
1. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Si lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
2. Errata qualificazione giuridica e carenza di prova: Si contestava la sussistenza dei reati di commercio di prodotti contraffatti (art. 474 c.p.) e di ricettazione (art. 648 c.p.), sostenendo un errore nell’inquadramento giuridico dei fatti e la mancanza di prove adeguate.
3. Diniego delle circostanze attenuanti generiche: Si criticava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le attenuanti generiche, che avrebbero comportato una riduzione della pena.
Ricorso inammissibile: le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, analizzando e respingendo ogni singolo motivo con argomentazioni precise e fondate sui principi della procedura penale.
Il primo motivo: una questione nuova
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché la questione della non punibilità per particolare tenuità del fatto non era mai stata sollevata nei motivi d’appello. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può diventare la sede per introdurre censure nuove. La generica richiesta di una pena più mite in appello non è sufficiente per considerare introdotto un motivo così specifico, che deve essere formalmente dedotto nel grado precedente.
Il secondo motivo: una pedissequa reiterazione
Il secondo motivo è stato considerato una mera “pedissequa reiterazione” degli argomenti già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, infatti, si è limitato a riproporre le stesse critiche senza contestare in modo specifico e argomentato le ragioni della sentenza impugnata. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica mirata e ragionata contro la decisione del giudice precedente, non può essere una semplice riproposizione di tesi già smentite.
Il terzo motivo: una censura manifestamente infondata
Infine, anche il terzo motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione in modo logico e coerente, sottolineando la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato. La Cassazione ha ricordato che, nel negare le attenuanti, il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che ponga a fondamento della sua decisione gli elementi ritenuti decisivi, come in questo caso la pericolosità sociale desunta dai precedenti.
Conclusioni
La pronuncia in esame riafferma principi procedurali cruciali. Per evitare un ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione siano non solo fondati nel merito, ma anche formulati correttamente. Non si possono introdurre questioni nuove in Cassazione, né è possibile limitarsi a ripetere argomenti già respinti senza una critica specifica. La decisione sottolinea inoltre come la valutazione del giudice di merito, se logicamente motivata, come nel caso del diniego delle attenuanti basato sui precedenti penali, sia difficilmente censurabile in sede di legittimità.
È possibile presentare un motivo di ricorso in Cassazione che non era stato sollevato in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è consentito proporre un motivo di ricorso su una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, come nel caso della richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. in questa ordinanza.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che il motivo si limita a ripetere esattamente gli stessi argomenti già presentati nel grado di giudizio precedente (l’appello) e che sono già stati respinti dal giudice. Questo tipo di motivo è considerato ‘apparente’ e non specifico, portando all’inammissibilità del ricorso.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e sfavore dell’imputato?
No. Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. Nel caso esaminato, la Corte d’Appello ha correttamente basato il diniego sui numerosi precedenti penali dell’imputato, ritenendo tale elemento sufficiente a motivare la decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28953 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28953 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRMO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non è consentito, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, t dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizi del ricorso in cassazione;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l’erroneo inquadramento giuridico della condotta contestata e l’assenza di una prova rilevante in riferim alla sussistenza del reato di cui all’art. 474, comma 2, cod. peri, nonché del di cui all’art. 648 cod. pen. è fondato su motivi che si risolvono nella pediss reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Cor merito nella parte in cui, nel caso in esame, ha correttamente ritenuto l’impu inserito in una rete di relazioni finalizzate alla vendita di prodotti con m contraffatti (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata), dovendosi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza ogget di ricorso;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. La corte ha offerto sul punto contestato una motivazione esente da evidenti illogicità rispetto sa delle indicazioni ermeneutiche tracciate dalla Cassazione secondo c non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessi delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevol sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattes superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 6 della sentenza impu dove la corte d’appello ha precisato che l’imputato risulta essere gravato numerosi precedenti penali);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali E , d lla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa del ammende.
Roma, 28/05/2024