Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8820 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8820 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a CANALE il 13/05/1981
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME NOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 617 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il primo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
che il secondo motivo, relativo alla recidiva, risulta inedito, posto che l’appellante, c l’atto di gravame, si era limitato genericamente a chiedere l’esclusione della recidiva, senza supportare tale richiesta con la benché minima argomentazione e, tantomeno, con le argomentazioni addotte con il ricorso per cassazione; che, peraltro, la stessa richiesta d esclusione della recidiva contenuta nell’appello si presentava inammissibile per genericità intrinseca; che, infatti, l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per dife specificità dei motivi quando – come nel caso in esame – non risultano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della d impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822); che, «in tema di impugnazione, ai fini della valutazione dell’ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto de pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di dir per cui non ne condivide la valutazione» (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841); – che, con il terzo motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati n artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142); che per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5 n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilev come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata);
che il quarto motivo è manifestamente infondato e privo di specificità estrinseca, i quanto la Corte di appello, in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva, ha re motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, con la quale il ricorrente non si è effettivam confrontato (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata);
che la memoria dell’avv. NOME COGNOME non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità dell’originario ricorso;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.