Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia i Motivi Generici e Ripetitivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, la precisione e la specificità dei motivi sono fondamentali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa nascere dalla semplice riproposizione di argomenti già discussi e respinti nei gradi di giudizio precedenti. Questa decisione sottolinea un principio cruciale della procedura penale: l’appello in Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un imputato che, dopo una condanna confermata in Appello, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso si basava su due argomenti principali: in primo luogo, chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis del codice penale) per i reati di minaccia aggravata e danneggiamento; in secondo luogo, contestava il riconoscimento della recidiva, ovvero la sua condizione di persona che aveva già commesso reati in passato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso integralmente inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta e distinta dei due motivi presentati.
Il primo motivo, relativo alla tenuità del fatto, è stato considerato ‘indeducibile’. Questo perché, secondo i giudici, non era altro che una ‘pedissequa reiterazione’ delle stesse argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente non ha formulato una critica specifica contro le motivazioni della sentenza di secondo grado, ma si è limitato a ripetere le sue tesi difensive, rendendo il motivo solo ‘apparente’ e privo della necessaria specificità.
Anche il secondo motivo, sulla sussistenza della recidiva, è stato giudicato manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse applicato correttamente i principi giuridici consolidati in materia.
Le Motivazioni
La Critica Apparente e il Ricorso Inammissibile
La parte più interessante della motivazione riguarda la ragione per cui il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione spiega che un ricorso, per essere valido, deve assolvere a una ‘tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso’. Ripetere semplicemente ciò che si è già detto in appello, senza confrontarsi con le ragioni per cui quelle tesi sono state rigettate, equivale a non presentare un motivo valido. Questo trasforma il ricorso in un atto puramente formale, destinato a essere dichiarato inammissibile.
La Valutazione Corretta della Recidiva
Sul tema della recidiva, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: la sua valutazione non è un automatismo. Il giudice non può basarsi unicamente sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale in cui sono stati commessi. È necessario, invece, un esame concreto, basato sui criteri dell’art. 133 del codice penale. Il giudice deve verificare se esista un legame effettivo tra le condanne passate e il nuovo reato, accertando se la pregressa condotta criminale sia indicativa di una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che abbia agito come ‘fattore criminogeno’ per il reato in esame.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due lezioni pratiche di grande importanza. La prima è un monito per gli avvocati: i ricorsi in Cassazione devono essere redatti con estrema cura, evitando motivi generici e concentrandosi su critiche specifiche e pertinenti alle motivazioni della sentenza impugnata. La seconda è una conferma della natura della valutazione sulla recidiva: non è una mera etichetta, ma un giudizio complesso che richiede al giudice di guardare alla storia criminale dell’imputato per comprendere se essa abbia realmente influenzato la commissione del nuovo delitto. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e ripetitivi di argomentazioni già respinte in appello, mancando di una critica specifica alla sentenza impugnata, oppure manifestamente infondati.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘non specifico’ o ‘apparente’?
Significa che il motivo non contiene una critica argomentata e puntuale contro la sentenza che si contesta, ma si limita a riproporre le stesse difese già presentate, senza affrontare le ragioni specifiche della decisione del giudice precedente.
Come deve essere valutata la recidiva secondo la Corte?
La recidiva non può essere valutata solo sulla base della gravità dei fatti o del tempo trascorso. Il giudice deve esaminare in concreto il rapporto tra le condanne precedenti e il reato attuale, per capire se la condotta passata indica un’inclinazione al crimine che ha influito sulla commissione del nuovo delitto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28760 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELFRANCO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell’art 131 bis cod. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 612, comma 2 cod. pen. e comma 2, n. 1 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualment disattesi dalla corte di merito a pagina 2 della sentenza impugnata, dovendosi gl stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono d assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggett di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
Che invero il giudice di merito ha fatto corretta applicazione, a pagina 2 dell sentenza impugnata, dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui l valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il ra esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando s in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per commissione del reato “sub iudice”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
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