Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce i Limiti dell’Appello
Quando si presenta un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale presentare argomentazioni nuove, specifiche e pertinenti. Una recente ordinanza della Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una semplice ripetizione di quelli già esaminati e respinti in appello. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di specificità richiesti nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato da un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del codice penale. L’imputato, non accettando la condanna, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio, per cercare di ottenere l’annullamento della sentenza.
Il ricorso si basava su tre motivi principali: una contestazione generale sulla correttezza della motivazione della sentenza di condanna, una critica sulla data di commissione del reato indicata nell’imputazione e, infine, una contestazione sull’applicazione delle statuizioni civili.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha analizzato attentamente i motivi presentati, giungendo a una conclusione netta: il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Vediamo nel dettaglio perché ogni motivo è stato respinto.
La Genericità del Primo Motivo di Ricorso
Il primo e più corposo motivo di ricorso contestava la motivazione della sentenza d’appello che aveva affermato la responsabilità penale dell’imputato. La Cassazione ha ritenuto questo motivo “indeducibile” perché non faceva altro che riproporre, in modo pedissequo, le stesse argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte di merito. Secondo gli Ermellini, un ricorso di questo tipo è solo apparentemente specifico, in quanto non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di sviluppare una critica argomentata e mirata contro la decisione impugnata.
L’Importanza della Specificità nel Ricorso Inammissibile
La decisione sottolinea un principio cardine della procedura penale: un ricorso inammissibile è tale quando manca di specificità. Non basta limitarsi a riaffermare la propria tesi difensiva; è necessario individuare le presunte illogicità o i vizi di diritto presenti nella motivazione della sentenza che si contesta. La Corte d’Appello, nel caso di specie, aveva fornito una motivazione congrua e logica, spiegando perché i comportamenti dell’imputato integravano la fattispecie di truffa.
La Preclusione del Secondo Motivo
Il secondo motivo, relativo alla data di commissione del reato, è stato dichiarato inammissibile per una ragione diversa ma altrettanto importante. La Corte ha rilevato che questa specifica censura non era mai stata sollevata nei motivi d’appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, infatti, preclude la possibilità di presentare in Cassazione doglianze che non siano state precedentemente sottoposte al giudice dell’appello. Si tratta di un principio di lealtà processuale che impedisce di “tenere in serbo” motivi di contestazione per l’ultimo grado di giudizio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione su consolidati principi procedurali. Ha chiarito che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. La ripetizione di argomenti già vagliati rende il ricorso non specifico e, quindi, inammissibile. Allo stesso modo, l’introduzione di nuove questioni, non trattate in appello, viola il principio del doppio grado di giurisdizione di merito. Di conseguenza, anche il terzo motivo, legato alle statuizioni civili e connesso al primo, è stato ritenuto assorbito e quindi non esaminato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure serie, specifiche e tempestivamente sollevate. Affidarsi a ricorsi generici o ripetitivi non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: ogni grado di giudizio richiede una strategia difensiva mirata e argomentazioni giuridiche rigorose.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile principalmente perché il motivo principale era una mera e pedissequa reiterazione delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, risultando così privo della necessaria specificità.
È possibile presentare in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in Appello?
No, la Corte ha stabilito che non è consentito presentare un motivo di ricorso in sede di legittimità se la stessa censura non è stata previamente dedotta come motivo di appello, in base a quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28731 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria successivamente depositata nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che il motivo di ricorso reiterato con lunghe argomentazioni in memoria, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che s risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appell puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare no specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzio di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, la Corte d’appello a pag. 8 e 9 della sentenza impugnata con motivazione congrua e priva di illogicità ha ritenuto sussistenti gli elementi d fattispecie contestata ex art. 640 cod. pen. sottolineando come i comportamenti posto in essere dal ricorrente dovessero fare ritenere consumata proprio l fattispecie di truffa;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la data di commissione del reato indicata nel capo d’imputazione (in data 27/05/2016 e permanente sino al 03/06/2016) non è consentito in sede di legittimità perché l censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nel sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l’applicazione delle statuizioni civili in ragione della manifesta infondatezza del primo motivo a cui logicamente connesso deve ritenersi assorbito;
rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto che nulla è dovuto alla parte civile essendosi la stessa limitata depositare note conclusive senza nulla di specifico argomentare;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
Il Presidente
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