Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente contestare genericamente una condanna; è necessario articolare critiche puntuali e coerenti con la strategia difensiva adottata nei precedenti gradi di giudizio. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la novità dei motivi possano condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze negative per l’imputato. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole dei reati previsti dagli articoli 186, comma 7, e 187, comma 8, del Codice della Strada, ovvero guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La pena inflitta era di 4 mesi di arresto e 2000 euro di ammenda.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione di responsabilità penale.
Il Ricorso Inammissibile e le Sue Cause
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze dell’imputato, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede in una duplice carenza dell’atto di impugnazione.
In primo luogo, il ricorso era formulato in termini eccessivamente generici. La difesa si era limitata ad affermare che il quadro probatorio fosse basato su “indizi non gravi, precisi e concordanti”, senza però confrontarsi analiticamente con le argomentazioni della Corte d’Appello. Un motivo di ricorso efficace deve smontare punto per punto il ragionamento del giudice precedente, non limitarsi a una critica astratta.
In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, il motivo sollevato in Cassazione era completamente nuovo rispetto a quello presentato in appello. Davanti alla Corte d’Appello, infatti, la difesa non aveva contestato la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, ma si era limitata a chiedere l’assoluzione per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale. Introdurre in Cassazione una contestazione sul merito della responsabilità, mai sollevata prima, costituisce una violazione delle regole processuali che preclude l’esame del ricorso.
le motivazioni della Suprema Corte
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha ribadito principi consolidati in materia di impugnazioni. Citando precedenti giurisprudenziali (tra cui Sez. U, n. 8825/2016, Galtelli), ha sottolineato che l’atto di impugnazione deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione contestata. Non può essere una mera riproposizione di argomenti generici o, peggio, l’introduzione di questioni mai dibattute in precedenza.
La Corte ha chiarito che il tentativo di contestare per la prima volta in sede di legittimità la valutazione delle prove è inammissibile. La strategia difensiva deve essere coerente lungo tutto l’arco del processo. Cambiare radicalmente linea difensiva tra l’appello e la cassazione, passando da una richiesta di non punibilità a una contestazione sulla colpevolezza, si traduce in un ricorso inammissibile.
le conclusioni
Le conseguenze di questa declaratoria sono state severe. La condanna a 4 mesi di arresto e 2000 euro di ammenda è diventata definitiva. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di un’ulteriore somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando l’inammissibilità del ricorso è dovuta a una colpa del ricorrente, come in questo caso di palese errore strategico-processuale.
Questa ordinanza è un monito fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, non un terzo grado di giudizio sul merito. Ogni ricorso deve essere tecnicamente impeccabile, specifico e coerente con le difese svolte in precedenza, pena l’inammissibilità e l’aggravio di costi per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per due motivi principali: era formulato in modo generico, senza una critica specifica alle motivazioni della sentenza d’appello, e introduceva un motivo di contestazione (la valutazione delle prove) che non era stato sollevato nel precedente grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in ambito penale?
La declaratoria di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza valide ragioni.
È possibile presentare in Cassazione un argomento difensivo non utilizzato in appello?
Di regola, no. Il ricorso per cassazione deve basarsi sui motivi già discussi nel giudizio di appello. Introdurre argomenti completamente nuovi (i cosiddetti ‘nova’) è vietato e costituisce una causa di inammissibilità del ricorso stesso, come chiarito in questa ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 609 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 609 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d’appello di Venezia
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
La Corte di appello di Venezia, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 1 febbraio 2024, con la quale NOME veniva condannato alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 2000 di ammenda, per i reati previsti e puniti dagli articoli 187, comma 8, e 186, comma 7, Cod.Strada.
L’imputato ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo erronea applicazione della legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo sopra richiamato risulta manifestamente infondato in quanto non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’att impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente infatti si limita ad affermare che “il quadro probatorio evidenzia indizi che non sono affatto gravi, precisi e concordanti e che non conducono al di là di ogni ragionevole dubbio alla penale responsabilità dell’imputato”, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, e per di più formulando un motivo non proposto con l’atto di appello, con il quale l’imputato si era limitato ad invocare l’assoluzione ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen..
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/11/2025