Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico disaccordo con le decisioni dei giudici precedenti. È fondamentale articolare una critica puntuale e argomentata. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità dei motivi addotti. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione e le severe conseguenze in caso di loro violazione.
Il Caso in Esame: Un Appello per le Attenuanti Generiche
Due individui, già gravati da numerosi precedenti penali e con la recidiva qualificata applicata nei loro confronti, si sono rivolti alla Corte di Cassazione. Il loro unico motivo di ricorso era comune: la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte dei giudici di primo e secondo grado. Tuttavia, la loro doglianza si basava su una semplice e apodittica rilettura della gravità dei fatti, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni contenute nelle sentenze impugnate. Non hanno specificato quali elementi favorevoli avrebbero dovuto essere presi in considerazione, limitandosi a un vago riferimento al loro comportamento processuale.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come i motivi fossero formulati in modo ‘assolutamente generico’. L’appello non può consistere in una mera richiesta di una nuova e diversa valutazione del merito, ma deve individuare specifici vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice precedente. In questo caso, mancava totalmente una disamina critica delle sentenze di primo e secondo grado.
L’Aggravante dei Precedenti Penali
Un fattore determinante nella valutazione della Corte è stato il profilo dei ricorrenti. Trattandosi di soggetti ‘pluripregiudicati’ con recidiva qualificata, la Corte ha ritenuto ancora più necessaria una motivazione specifica e dettagliata per giustificare la concessione di attenuanti. La genericità dei motivi, unita alla pericolosità degli imputati e alla gravità della loro condotta, ha reso inevitabile la declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. I ricorrenti avrebbero dovuto spiegare perché le valutazioni dei giudici di merito sulla gravità della condotta e sulla loro pericolosità sociale fossero errate, indicando elementi concreti e non mere affermazioni di principio. La mancanza di questo confronto diretto con le sentenze impugnate rende il ricorso un atto sterile, incapace di attivare il sindacato di legittimità della Corte.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma che la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato di una possibilità di revisione della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata quantificata in 3.000 euro. Questa pronuncia serve da monito: le impugnazioni devono essere strumenti di critica giuridica mirata, non tentativi generici di ottenere un esito più favorevole.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge, come la specificità dei motivi.
Perché la genericità dei motivi ha portato a un ricorso inammissibile in questo caso?
Perché i ricorrenti si sono limitati a proporre una diversa valutazione dei fatti senza criticare specificamente le argomentazioni delle sentenze precedenti. Mancava un confronto diretto con le ragioni per cui i giudici di merito avevano negato le attenuanti, soprattutto a fronte dei loro numerosi precedenti penali.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La legge prevede che il ricorrente, in caso di inammissibilità, sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41353 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41353 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 23559/25
Ritenuto che il motivo unico di ricorso comune ad entrambi i ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato formulato in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze d primo e secondo grado, ed in particolare non essendo stati neppure specificati gli elementi favorevoli che avrebbero dovuto essere apprezzati per la concessione delle attenuanti generiche rispetto a due soggetti pluripregiudicati, ai quali è stata applicata la recid qualificata, al di là del generico riferimento al comportamento processuale;
ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni del sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità ddegli imputa gravati da numerosi precedenti penali, anche specifici, ne determina l’inammissibilità;
rilevato che dallfinammissibilità del ricorsa deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiari inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso GLYPH dicembre 2025