Ricorso Inammissibile: la Cassazione e la Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede il rispetto di rigorosi requisiti formali e sostanziali. Quando questi vengono a mancare, il risultato è un ricorso inammissibile, che non viene neppure esaminato nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa condurre a tale esito, con importanti conseguenze per i ricorrenti.
I Fatti del Caso
Tre individui ricorrevano in Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Milano che li aveva condannati per diversi reati, tra cui porto di arnesi atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza. Nei loro ricorsi, i tre imputati contestavano vari aspetti della decisione di secondo grado, tra cui la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.), l’accertamento di responsabilità e il trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli tutti inammissibili. La ragione principale di questa decisione risiede nella “genericità” dei motivi addotti. Secondo i giudici di legittimità, i ricorrenti non hanno mosso critiche specifiche e puntuali alla motivazione della Corte d’Appello, ma si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nel giudizio precedente.
La Genericità come Vizio Fatale
La Corte ha sottolineato che non è sufficiente lamentare un presunto errore del giudice di merito. È necessario, invece, un confronto critico e argomentato con la sentenza impugnata, dimostrando dove e perché la sua motivazione sarebbe illogica o giuridicamente errata. La semplice riproposizione delle medesime questioni, senza attaccare il ragionamento specifico del giudice d’appello, trasforma il ricorso in un atto meramente ripetitivo e, pertanto, generico. Questo vizio impedisce alla Cassazione di svolgere la sua funzione di controllo di legittimità.
Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte li ha condannati a versare una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge alle spese del procedimento, aggravando l’onere economico per chi propone un’impugnazione senza validi presupposti.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio consolidato: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, un ricorso che si limita a presentare una versione alternativa dei fatti o a ripetere doglianze già respinte, senza evidenziare vizi specifici del provvedimento, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse fornito una ricostruzione “puntuale e dettagliata” e una motivazione “congrua” su tutti i punti contestati, rendendo le critiche dei ricorrenti infondate e pretestuose.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un’impugnazione deve essere precisa, specifica e tecnicamente fondata. La genericità e la ripetitività delle argomentazioni non solo non portano al risultato sperato, ma comportano anche significative conseguenze economiche. La decisione sottolinea la necessità di un’attenta valutazione preliminare sulla fondatezza dei motivi di ricorso, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità che rende definitiva la condanna e aggrava i costi del processo.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi presentati erano affetti da genericità. I ricorrenti si sono limitati a riproporre le stesse questioni già affrontate e motivate dalla Corte d’Appello, senza un confronto critico specifico con il ragionamento della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘genericità’ di un ricorso?
Un ricorso è considerato ‘generico’ quando le doglianze sono formulate in modo vago, senza individuare in modo specifico e puntuale gli errori di diritto o i vizi logici della motivazione della decisione che si contesta. La semplice riproposizione di argomenti già respinti rientra in questa categoria.
Quali sono le conseguenze concrete per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41349 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41349 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedott4 dai tre ricorrenti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all’accertamento delle condotte di reato loro ascritte, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, ha congruamente motivato sia sulle ragioni per le quali ha escluso l’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., sia in relazione all’accertamento della responsabilità di NOME per il reato di porto di arnesi atti ad offendere (le spranghe utilizzate nel contestuale danneggiamento), sia sulla integrazione del reato di guida in stato di ebbrezza ascritto a COGNOME NOME per l’elevato superamento dei limiti del tasso alcolemico (profilo questo inammissibile perché neppure dedotto nei motivi di appello che si erano limitati ad invocare per questo reato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.), e sia sul trattamento sanzionatorio ivi compresa la determinazione degli aumenti per la continuazione;
ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 260608);
ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso GLYPH dicembre 2025