Ricorso inammissibile: la lezione della Cassazione sui motivi d’appello
Quando si decide di impugnare una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, la forma è sostanza. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile a causa di motivi generici non solo sia destinato al fallimento, ma comporti anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i requisiti fondamentali di un ricorso efficace.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Trapani, successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato era stato ritenuto colpevole di un reato previsto dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia e condannato a una pena di otto mesi e venti giorni di reclusione, oltre a una multa.
Non accettando la decisione dei giudici di merito, l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
I Motivi del Ricorso
La difesa aveva articolato il ricorso su tre distinti motivi:
1. Violazione di legge e difetto di motivazione: si contestava il riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: si lamentava che i giudici non avessero concesso le circostanze che avrebbero potuto ridurre la pena.
3. Eccessiva entità della sanzione: si riteneva la pena inflitta sproporzionata.
A prima vista, questi potrebbero sembrare argomenti validi. Tuttavia, la Corte di Cassazione li ha valutati in modo molto diverso.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha avuto due conseguenze immediate e significative per il ricorrente:
* La condanna al pagamento delle spese processuali.
* La condanna al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, è subordinato al rispetto di precise regole procedurali.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto il ricorso. Secondo i giudici supremi, i motivi presentati erano “manifestamente inammissibili” ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Perché?
La Corte ha spiegato che i motivi erano del tutto generici e aspecifici. In altre parole, il ricorrente si era limitato a enunciare le proprie lamentele senza:
1. Puntualizzare le ragioni di doglianza: non ha specificato in modo chiaro e dettagliato quali fossero gli errori di diritto o i vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello.
2. Confrontarsi con la sentenza impugnata: il ricorso non ha dialogato criticamente con le argomentazioni dei giudici di secondo grado, ma si è limitato a riproporre questioni già esaminate e respinte, quasi chiedendo alla Cassazione un terzo giudizio di merito.
La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso che non si concentra su questi aspetti, ma tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non basta essere convinti della propria innocenza o dell’ingiustizia di una pena. È indispensabile che il ricorso sia redatto con rigore tecnico, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella sentenza impugnata. La genericità e la ripetizione di argomenti già trattati nei gradi di merito non solo non portano al risultato sperato, ma aggravano la posizione del ricorrente con ulteriori condanne economiche. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano “del tutto generici e aspecifici”. Essi non specificavano le ragioni di contestazione in fatto e in diritto e non si confrontavano in modo adeguato con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di un ricorso non sono deducibili in sede di legittimità?
Significa che le questioni sollevate non riguardano violazioni di legge o vizi logici della motivazione, che sono gli unici aspetti che la Corte di Cassazione può esaminare. I motivi proposti, invece, tendevano a una rivalutazione dei fatti e del merito della vicenda, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1483 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1483 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 2 aprile 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Trapani del 21 settembre 2023 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 79, comma 1 lett. d), e 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con tre distinti motivi: violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale; omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflittogli.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
I motivi proposti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore