Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per avere successo non basta dissentire dalla decisione precedente. È fondamentale che l’atto rispetti precisi requisiti di legge. Un esempio chiaro ci viene da una recente ordinanza della Suprema Corte, che ha dichiarato un ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano generici e ripetitivi. Analizziamo insieme la decisione per capire quali errori evitare.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Impugnazione
Due persone, a seguito di una condanna della Corte d’Appello per reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e oltraggio, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. I ricorrenti contestavano diversi aspetti della sentenza: la valutazione della loro responsabilità penale, la qualificazione giuridica dei fatti, l’entità della pena inflitta, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la presunta esistenza di un unico reato invece di più reati distinti.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha troncato sul nascere le speranze dei ricorrenti, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione.
I Motivi di Inammissibilità Rilevati
La Corte ha individuato diverse ragioni per la sua decisione:
1. Mancata deduzione in appello: Alcuni motivi, come quello relativo alle circostanze attenuanti generiche, erano stati sollevati solo in modo vago in secondo grado e non potevano essere adeguatamente riproposti in Cassazione.
2. Motivi meramente riproduttivi: Gli altri motivi erano, di fatto, una semplice ripetizione delle censure già esaminate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
3. Richiesta di una nuova valutazione dei fatti: Sostanzialmente, i ricorrenti chiedevano alla Cassazione di riesaminare le prove e di ricostruire i fatti in modo diverso, un’attività che esula completamente dalle competenze della Suprema Corte, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
4. Genericità: I motivi erano formulati in modo generico, senza un confronto specifico e critico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda. La sua funzione è quella di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di trasformare la Cassazione in un’ulteriore corte d’appello. Le censure devono essere specifiche, puntuali e devono evidenziare un vizio di legge o un difetto logico manifesto nella sentenza, non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’elevata specializzazione tecnica. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare critiche precise che rientrino nei ristretti limiti del giudizio di legittimità. In caso contrario, il risultato non sarà solo il rigetto dell’impugnazione, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie. Una corretta impostazione dell’atto di impugnazione è, quindi, cruciale per evitare conseguenze negative sia dal punto di vista processuale che economico.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi non sono stati specificamente dedotti nei gradi precedenti, sono meramente riproduttivi di censure già valutate, mirano a una diversa valutazione delle prove e dei fatti, o sono generici e non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘generici’?
Significa che le contestazioni sono formulate in modo vago e non si confrontano punto per punto con le argomentazioni della sentenza che si intende criticare, limitandosi a esprimere un dissenso generale senza individuare vizi di legge specifici.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1204 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1204 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 22557/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 – 3 582 cod. pen.)
Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di res pubblico ufficiale, alla qualificazione giuridica del fatto, al trattamento sanzionatori dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, all esistenza di un unico reato;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, non specificamente dedotti in appe (motivo su circostanze attenuanti generiche, dedotto in modo generico con i motivi aggiunti d appello) e, dall’altra, perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate da Giudici di merito (cfr., anche sentenza di primo grado), e sostanzialmente volti a sollecitare diversa valutazione delle prova e ricostruzione dei fatti, e, comunque, perchè generici rispe alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.