Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando un’impugnazione si limita a una critica generica e non circostanziata, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato in concorso, emessa dal Tribunale di Foggia e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bari. All’imputato era stata inflitta una pena di sei mesi di reclusione e 150 euro di multa. Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, basandolo su due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Pronuncia di Inammissibilità
I motivi presentati alla Suprema Corte erano due. Con il primo, si contestava la motivazione della sentenza d’appello in merito alla responsabilità penale, definendola carente e manifestamente illogica. Con il secondo, si lamentava l’erronea applicazione della legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le censure, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione risiede nella genericità dei motivi proposti. Essi, infatti, non andavano oltre una critica aspecifica delle argomentazioni della corte territoriale, senza fornire elementi di fatto o di diritto concreti a supporto delle proprie tesi. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per questo tipo di approccio difensivo.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha evidenziato come il secondo motivo di ricorso, relativo alle attenuanti generiche, fosse palesemente infondato. Il ricorrente si doleva del mancato riconoscimento delle attenuanti, senza però confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Quest’ultima, infatti, non aveva negato le attenuanti, ma le aveva riconosciute e ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti contestate. Il ricorso, ignorando questo passaggio logico-giuridico fondamentale della decisione di merito, si è rivelato privo di fondamento e non pertinente.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda sul principio consolidato secondo cui i motivi di ricorso devono essere specifici e pertinenti. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza impugnata. È necessario, invece, individuare con precisione il punto della decisione che si contesta e argomentare, sulla base di precisi riferimenti fattuali e normativi, perché tale punto sarebbe errato. Nel caso di specie, l’appello mancava di questa specificità, risolvendosi in una mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nei gradi di merito, senza un reale confronto critico con le ragioni della Corte d’Appello. Questa carenza strutturale ha reso il ricorso inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e pertinenti. Un ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Proporre motivi generici non solo non porta all’accoglimento delle proprie istanze, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende. La decisione sottolinea che la difesa tecnica deve essere rigorosa e mirata, pena l’inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo la decisione in esame, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici e si risolvono in una critica aspecifica della decisione impugnata, senza addurre alcuna ragione specifica in fatto o in diritto a sostegno.
Cosa accade se il motivo di ricorso sulle attenuanti generiche non si confronta con la sentenza impugnata?
Il motivo viene ritenuto inammissibile, in quanto non affronta la logica della decisione precedente. Nel caso specifico, la sentenza aveva già riconosciuto le attenuanti, ma le aveva bilanciate in regime di equivalenza con le aggravanti, un punto che il ricorso ha completamente ignorato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
L’inammissibilità del ricorso comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata stabilita in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 698 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 698 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSUOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia in data 17.6.2022 che aveva dichiarato NOME responsabile del reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi 6 di reclusione e euro 150,00 di multa (fatto commesso in Carapelle il 20.3.2017).
2.Avverso detta pronuncia l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione formulando due motivi. Con il primo lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato in relazione al reato a lui contestato; con il secondo erronea applicazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3.11 ricorso é inammissibile.
Entrambe le censure sono generiche in quanto si risolvono in una critica aspecifica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, senza addurre alcuna ragione in fatto ed in diritto a sostegno.
Il secondo motivo, con cui ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta neppure con la sentenza impugnata che ha confermato quella di primo grado che a sua volta ha riconosciuto dette circostanze in regime di equivalenza con le aggravanti contestate.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo ai rilevati profili di palese infondatezza delle doglianze, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’ 11 novembre 2025
Il Consi.
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