Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una sentenza di condanna, ma non è un’azione da prendere alla leggera. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta quali sono i requisiti di specificità che un ricorso deve avere per superare il vaglio di ammissibilità, specialmente quando i motivi appaiono generici e manifestamente infondati.
I Fatti del Caso: La Condanna per Resistenza a Pubblico Ufficiale
Il caso analizzato trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre principali motivi per chiedere l’annullamento della sentenza impugnata.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del Ricorso
I motivi presentati dal ricorrente erano essenzialmente due, sebbene articolati in tre punti:
1. Assenza di prove: Il primo e il terzo motivo lamentavano una presunta mancanza di prove sufficienti a dimostrare la sua responsabilità penale.
2. Vizio di notifica: Il secondo motivo contestava l’omessa notificazione del decreto che disponeva il giudizio direttissimo, un vizio procedurale che, a detta della difesa, avrebbe inficiato la validità del processo.
Queste argomentazioni miravano a smontare l’impianto accusatorio e a ottenere un annullamento della condanna.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, analizzando la struttura stessa del ricorso. La Corte ha ritenuto che i motivi addotti non possedessero i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere discussi.
Le Motivazioni: Perché i Motivi Erano Generici?
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché i motivi relativi alla presunta assenza di prove fossero inaccoglibili. Essi sono stati definiti “generici e manifestamente infondati” perché privi delle “necessarie ragioni di fatto e di diritto” che devono sostenere una richiesta di annullamento. In altre parole, la difesa non ha specificato quali elementi della sentenza d’appello fossero errati e perché, limitandosi a una critica generale e non argomentata. Un ricorso efficace deve confrontarsi punto per punto con la motivazione della sentenza che si impugna, non può essere una semplice riproposizione di tesi già respinte.
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla notifica del giudizio direttissimo, la Cassazione ha evidenziato come il ricorrente non si fosse confrontato con l’adeguata motivazione della sentenza d’appello, la quale aveva già accertato che la notifica era regolarmente avvenuta e risultava agli atti. Ignorare la motivazione del giudice precedente rende il motivo di ricorso inefficace.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente contestare una sentenza; è indispensabile farlo in modo dettagliato, preciso e pertinente, dialogando criticamente con le argomentazioni del giudice che l’ha emessa. Un ricorso inammissibile non solo chiude la porta a un’ulteriore disamina del caso, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come in questo caso, di tremila euro. La decisione serve da monito: la giustizia, soprattutto ai suoi massimi livelli, richiede rigore, precisione e una profonda conoscenza delle regole processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano generici, manifestamente infondati e privi delle necessarie ragioni di fatto e di diritto per sostenere la richiesta di annullamento della sentenza.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “generici”?
Significa che le contestazioni sono vaghe e non si confrontano specificamente con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a una critica generale o alla riproposizione di tesi già esaminate e respinte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32849 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati.
Il primo e il terzo motivo di ricorso, che prospettano l’assenza di prove circa la penale responsabilità del ricorrente, appaiono privi delle necessarie ragioni di fatto e di diritto poste a base della richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
Il secondo motivo di ricorso, che lamenta l’omessa notificazione del decreto che dispone il giudizio direttissimo, non si confronta con l’adeguata motivazione contenuta nella sentenza di appello, che accerta l’avvenuta notifica, peraltro presente in atti.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024