Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34583 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a NAPOLI
avverso l’ordinanza in data 20/02/2024 del TRIBUNALE DI CAGLIARI; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 20/01/2024 del Tribunale di Cagliari, che ha confermato l’ordinanza in data 19/10/2023 del G.i.p. del Tribunale di Cagliari, cha aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, oltre che per i reati-fine di riciclaggio contestati ai capi C), E G), I), M), P), R), T).
Deduce:
Violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 273, commi 1 e 1-bis, cod.
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Con il primo motivo si nega la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati contestati a COGNOME.
Con riguardo alla partecipazione al reato associativo si evidenzia che essa non può fondarsi sul dolo eventuale, così come invece pare ritenere il tribunale.
Con riguardo ai fatti di riciclaggio osserva che i gravi indizi di colpevolezza si fondano sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, però, sono prive di riscontro, così che il tribunale ha violato l’art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. nel ritenere che dette dichiarazioni fossero idonee a dimostrare la sussistenza della gravità indiziaria.
Si aggiunge che è emerso il ruolo marginale di COGNOME nella vicenda in esame e che dai reati-fine non si poteva ricavare la sua partecipazione all’associazione.
Vengono illustrati i rapporti con COGNOME e la natura della formula contrattuale adottata dalle parti per il noleggio delle auto di lusso.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.
Secondo il ricorrente il tribunale avrebbe dovuto escludere la sussistenza di esigenze cautelari, considerando che l’indagato è incensurato.
Aggiunge che le esigenze cautelari ritenute dai giudici potevano essere ben contrastate con una misura meno afflittiva della custodia in carcere.
Lamenta altresì la genericità della motivazione, scarsamente individualizzata sulla posizione di COGNOME, oltre che mancante di argomentazioni specifiche circa la sussistenza dell’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, non potendosi ricavare tali requisiti soltanto dalla gravità dei fatti.
Con separato atto, viene esposto un ulteriore motivo, con il quale si deduce l’inefficacia della misura cautelare provocata dal deposito intempestivo della motivazione dell’ordinanza, oltre il termine perentorio di 45 giorni disposto dalla legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va esaminata anzitutto l’eccezione d’inefficacia della misura cautelare, attesa la sua priorità logica rispetto alle censure di merito e la sua natura assorbente rispetto a esse.
1.1. Va preliminarmente evidenziato che tale eccezione d’inefficacia può essere fatta valere per la prima volta con il ricorso per cassazione, per come avvenuto nel caso di specie.
A tale riguardo, invero, va richiamato il risalente -ma mai contrastatoinsegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno chiarito che
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«L’omissione, da parte del giudice del riesame, della pronuncia, anche d’ufficio, della sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., costituisce un vizio della decisione che, come tale, può essere fatto valere esclusivamente con il ricorso per cassazione nell’ambito del procedimento “de libertate” e non anche con la richiesta di declaratoria dell’inefficacia della misura rivolta al giudice del procedimento principale» (Sez. U, Sentenza n. 14 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216261 – 01), Il ricorrente deduce l’inefficacia della misura ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., sul presupposto del deposito dell’ordinanza impugnata oltre il termine di 45 giorni indicato del dispositivo della stessa.
Tale insegnamento vale anche per il caso in esame, dovendosi rilevare come l’inosservanza del termine perentorio previsto a pena d’inefficacia per il deposito dell’ordinanza integra un “error in procedendo” del provvedimento impugnato che, in quanto tale, è censurabile con ricorso per cassazione.
1.2. L’eccezione, tuttavia, è manifestamente infondata.
Il ricorrente sostiene che il 20/02/2024 -il giorno della camera di consiglioil tribunale depositava il dispositivo dell’ordinanza che confermava la misura cautelare, riservando in 45 giorni il termine per il deposito della motivazione; che ciò premesso- il deposito della motivazione di perfezionava in data 08/04/2024, oltre il termine fissato dallo stesso tribunale.
La ricostruzione della difesa, però, non trova riscontro negli atti, che questa Corte ha esaminato in ragione della natura processuale della questione sollevata.
Dalla lettura degli atti, invero, si rileva che il dispositivo dell’ordinanza non è stato depositato in cancelleria il giorno 20 febbraio 2024, data dell’udienza all’esito della quale il tribunale si è riservato, bensì il successivo 24 febbraio, come risulta dall’attestazione recante tale ultima data apposta dall’assistente giudiziario in calce al suddetto provvedimento.
Pertanto, essendo state le motivazioni depositate in data 8 aprile (come emerge dal timbro apposto sull’ordinanza) il termine di 45 giorni risulta essere stato rispettato, in quanto andava a scadere in data 09/04/2024.
Quanto alla decorrenza di tale termine, va ribadito che «In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine per il deposito dell’ordinanza del tribunale del riesame – il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misura coercitiva, decorre dalla data del deposito del dispositivo e non dalla eventuale diversa data della camera di consiglio», (Sez. 5 – , Sentenza n. 44153 del 13/06/2018, D., Rv. 274177 – 01).
I restanti motivi conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché aspecifici ovvero non proponibili in sede di legittimità.
2.1. Il difetto di specificità -per il vero già rilevata dai giudici del tribuna si rinviene nel fatto che le argomentazioni esposte nell’atto d’impugnazione non si rivolgono in maniera puntuale alle motivazioni del provvedimento impugnato in relazione ai singoli reati, ma si limitano a una generica e indistinta affermazione di mancanza di gravi indizi di colpevolezza o alla mancanza di esigenze cautelari ovvero alla inidoneità della motivazione in relazione a entrambi i requisiti.
Obiezione -quest’ultima- manifestamente infondata in quanto smentita dalla lettura dell’ordinanza impugnata.
I giudici, invero, hanno tratto i gravi indizi di colpevolezza dalla mole di accertamenti patrimoniali, bancari e documentali oltre che dai numerosi controlli e verifiche sulla presenza delle autovetture sul territorio nazionale e di quello tedesco, il tutto ulteriormente rafforzato dai contenuti delle intercettazioni ambientali e telefoniche eseguite sugli indagati, i contenuti delle pen-drive e di quattro smartphone sequestrati a COGNOME.
In tale ampio contesto di elementi dotati di oggettività si inseriscono le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME, che ha disvelato l’esistenza dell’associazione oggi in contestazione, finalizzata a riciclare il denaro ricavato da COGNOME dal traffico di stupefacenti, con il coinvolgimento della famiglia COGNOME, ivi compreso l’odierno indagato. Attività di riciclaggio realizzata soprattutto con la compravendita di autoveicoli.
A parte la palese manifesta infondatezza della denuncia di violazione dell’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., visto che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia non solo sono state riscontrate oggettivamente, ma in realtà costituiscono esse stesse un mero riscontro a un imponente quadro indiziario raccolto dagli investigatori italiani in collaborazione con gli inquirenti tedeschi, così come puntualmente esposto dal tribunale in relazione a tutti e nove i reati per cui COGNOME si trova cautelato.
Nel ricorso, peraltro, non si rinvengono specifiche censure indirizzate a a tale quadro indiziario, visto che i motivi si caratterizzano dall’essere generiche doglianze di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, prive di alcun ancoraggio o collegamento alle motivazioni del provvedimento impugnato.
Analoghe considerazioni valgono anche in relazione alle esigenze cautelari.
Il tribunale ha spiegato che il vincolo associativo risultava attualmente perdurante, che la struttura organizzativa si era protratta nel tempo e che erano stati realizzati molteplici reati-fine. Ha aggiunto che è emerso che la famiglia COGNOME ha continuato a curare gli interessi di COGNOME fino a febbraio 2023, così dimostrandosi l’attualità delle persistenti cointeressenze con COGNOME. In particolare, il tribunale ha rilevato che COGNOME NOME ha perpetrato sino all’attualità condotte intese a dissimulare l’effettiva titolarità del patrimoni
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immobiliare.
Scrive il tribunale: «proprio l’evidenziata capacità criminosa dimostrata dal COGNOME insieme agli altri sodali, di perseguire lo scopo associativo anche in costanza della detenzione del principale promotore, assente in ogni caso ogni minima parvenza di ravvedimento, impedisce di ritenere altrettanto adeguata la misura degli arresti domiciliari, anche con eventuali forme elettroniche di controllo, apparendo, alla luce a di una manifesta dedizione al crimine, del tutto improbabile la spontanea osservanza delle relative prescrizioni».
Anche in questo caso, l’intera struttura argomentativa del provvedimento impugnato viene del tutto trascurata nel ricorso che, come già evidenziato, si risolve nella generica -quanto manifestamente infondata- affermazione di omessa motivazione e di mancanza dei requisiti della gravita indiziaria e delle esigenze cautelari.
Entrambi i rilievi portano al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel cas della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, Disp. Att. Cod. Proc. Pen..
Così deciso il 26/06/2024