Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34399 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34399 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA GLYPH
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale, in replica alla requisitoria scritta del PG, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 settembre 2023, la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del 23 febbraio 2022 del Tribunale di Perugia, appellata da NOME COGNOME, dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso per i reati ascrittigli ai capi a) e b) della rubrica in quanto estinti per p scrizione, rideterminando la pena nei confronti del medesimo, per i residui reati di cui ai capi c) ed f), ritenuta la continuazione tra i reati ascritti, e considerato grave il reato sub c), nella misura di 1 anno e 10 mesi di reclusione, riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena e riducendo corrispondentemente le pene accessorie al medesimo inflitte, confermando, nel resto, l’appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole per i reati di frode fiscale (capo c) e di omessa dichiarazione fiscale (capo f).
Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 546, cod. proc. pen. sotto il profilo della mancanza della motivazione quanto ai reati ascritti e correlato vizio di motivazione in relazione alle specifiche doglianze difensive devolute con l’atto di appello.
In sintesi, si premette che l’atto d’appello svolto nei confronti della sentenza di primo grado si articolava in 7 motivi con cui si sottoponevano a critica le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado. La difesa aveva richiamato la Corte d’appello a un controllo rigoroso circa i presupposti del ragionamento probatorio che non potevano essere rappresentati dalle metodiche dell’indagine fiscale da cui era scaturita la notizia di reato nei confronti del ricorrente. Si er evidenziato che il tribunale aveva impropriamente basato il convincimento espresso sulla dichiarazione del teste COGNOME che aveva richiamato pedissequamente gli esiti della verifica fiscale. Si rilevava che i dati emersi nel corso dell’i struttoria dibattimentale, valorizzati erroneamente nella sentenza a sostegno della colpevolezza dell’imputato, avrebbero riguardato una non meglio specificata anomalia della cessione di quote nel corso della verifica fiscale, la costituzione di un’altra società in capo all’imputato, nonché, quale elemento di sospetto, l’asserita medesimezza della veste grafica RAGIONE_SOCIALE fatture ed, infine, le caratteristiche comuni RAGIONE_SOCIALE società emittenti le fatture nei confronti della medesima verificata. Si criti cava ad esempio il primo profilo, ossia la cessione di quote della società nel corso
della verifica fiscale, tra l’altro avvenuto con rogito notarile di compravendita, sostenendo come lo stesso non potesse essere considerato indice di anomala ed asserita gestione societaria non chiara. Si criticava ancora l’elemento costituito dal fatto che parecchie fatture dei fornitori della società si distinguessero esclusivamente per la denominazione dell’emittente, dell’imponibile e nell’Iva, rimanendo gli altri elementi in tutto e per tutto identici tra di loro, sottolineando come quant sopra non potesse assurgere come elemento sintomatico riconducibile ad un’amministrazione di fatto RAGIONE_SOCIALE società emittenti in capo all’imputato al solo fine di generare costi per la RAGIONE_SOCIALE Si contestava come nessuna valenza probatoria potesse essere attribuita all’utilizzo da parte RAGIONE_SOCIALE società emittenti RAGIONE_SOCIALE fatture di un pr gramma software di largo utilizzo ed impiego, e che i pagamenti effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE relativi alle fatture erano stati regolarmente registrati, tanto da sollecitare rivalutazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della teste COGNOME che erano state del tutto pretermesse dal primo giudice. Nonostante tali censure, la sentenza d’appello risulta all’evidenza del tutto priva di motivazione, ignorando e non dialogando con i molteplici motivi di appello proposti nell’interesse dell’imputato, e ritenendo di assolvere l’onere motivazionale svolgendo RAGIONE_SOCIALE stereotipate affermazioni del tutto disancorate dal compendio probatorio acquisito.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 240, cod. pen., 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000 e 578-bis, cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta compatibilità della confisca per equivalente con la declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi a), e) ed h) della rubrica e correlat vizio di motivazione in relazione alle specifiche doglianze difensive devolute con l’atto di appello.
In sintesi, si duole la difesa in quanto la Corte d’appello, pur dichiarando l’estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi a), e) ed h) della rubrica, no avrebbe valutato il profilo riguardante la revoca della confisca per equivalente disposta nei confronti del ricorrente dalla sentenza di primo grado. La motivazione si baserebbe su una formula stereotipata tendente ad escludere la tesi difensiva della insussistenza dei fatti ovvero della estraneità del ricorrente, richiamandosi a tal proposito la testimonianza COGNOME. Diversamente, soprattutto a seguito della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite (sentenza n. 4145/2023), la confisca per equivalente nei confronti dell’imputato avrebbe dovuto essere revocata.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, l’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo c) della rubrica.
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In sintesi, la difesa rileva che nelle more è decorso interamente il termine di prescrizione del reato di cui all’art. 2, d. 1gs. n. 74 del 2000 (capo c), maturato alla data del 30.09.2023, chiedendosi l’annullamento senza rinvio sul punto.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 3 maggio 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Quanto al primo motivo, sostiene il PG che la motivazione della sentenza impugnata va esente da censure essendosi nella stessa congruamente confutate tutte le perplessità difensive, atteso che la colpevolezza dell’imputato è stata riconosciuta non solo in base alle presunzioni normative tributarie, ma anche valorizzando ulteriori prove costituite dalle dichiarazioni del verbalizzante (lgt. COGNOME), dalle modalità estrinseche di redazione RAGIONE_SOCIALE fatture commerciali e dalla natura dei rapporti economici intercorsi con società fornitrici (sempre riconducibili al COGNOME) e prive di qualsivoglia attività, documentazione e struttura operativa organizzata. Il ricorrente propone rilievi di fatto che sono già stati esaminati e respinti dalla Corte di appello, con valutazioni di merito non sindacabili in questa sede, trattandosi di censure prive di apprezzabile elemento di novità critica, esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. È pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Quanto al secondo motivo, la censura difensiva è infondata, poiché la misura ablatoria non è stata disposta per le fattispecie dichiarate estinte per prescrizione, ma è stata correttamente limitata al solo profitto dei reati di cui ai capi C) ed F) per i quali l’imputato ha riportato condanna penale (cfr. pag. 7 sentenza impugnata).
Quanto al terzo motivo, precisa il PG che l’estinzione per prescrizione del reato è avvenuta nel periodo intercorrente tra la lettura del dispositivo (il 26/09/2023) e il deposito della motivazione (1’11/10/2023). Ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593).
In data 21 maggio 2024, l’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, ha rassegnato le proprie conclusioni scritte con le quali, in replica alla requisitoria scritta del PG, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di richiesta di trattazione orale ex art. 94, comma 2, D.Igs. n. 150 del 2022, è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile perché generico per aspecificità.
Come correttamente rilevato dal PG nella sua requisitoria scritta, la difesa si limita a dolersi per una asserita mancata risposta alle doglianze difensive svolte nell’atto di appello, replicando per sintesi i motivi di impugnazione di cui, peraltro, vi è specifica menzione nella stessa sentenza impugnata (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza).
La critica difensiva, all’evidenza, non si confronta con quanto, sia pure con motivazione sintetica ma adeguata rispetto alle doglianze poste, i giudici di appello argomentano a pag. 6 della sentenza impugnata, in particolare osservando come, ferma restando la limitata operatività RAGIONE_SOCIALE presunzioni normative tributarie solo nell’ambito di quel procedimento, nel caso in esame l’affermazione della responsabilità penale del ricorrente risultava fondata non solo esclusivamente su tale tipologia di indizi ma sul rilievo obiettivo, costituito dalle dichiarazioni del te COGNOME, di una pluralità di società fornitrici che, riconducibili più o meno direttamente allo stesso ricorrente, e in qualche caso operanti in settori commerciali totalmente differenti da quello del commercio dei computer, erano risultate avere emesso plurime fatture attive, che la società amministrata dal ricorrente aveva poi utilizzato quali elementi passivi destinati ad abbattere il reddito societario e, dunque, l’imposizione fiscale. Aggiungono poi, con motivazione non manifestamente illogica i giudici di appello, come, del resto, i plurimi profili di anomalia dette forniture risultassero già dettagliatamente esaminati nella sentenza di primo grado, ove si era valorizzata tra l’altro la sostanziale sovrapponibilità del contenuto formale e sostanziale di molteplici fatture via via utilizzate, e la constatata situa zione di abbandono in cui versavano alcune RAGIONE_SOCIALE società emittenti. Alla luce di quanto sopra, concludono correttamente i giudici d’appello, osservando come i rilievi svolti dalla difesa fossero risultati sforniti di adeguato riscontro documental quanto all’asserita effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni rappresentate nelle fatture e dei relativi pagamenti, ma soprattutto contraddetti – quanto alla dedotta mancanza di dimostrazione della gestione di fatto della società da parte del ricorrente, allorché
questa era stata formalmente amministrata dal cittadino extracomunitario coimputato -, dagli accertamenti svolti dagli inquirenti da cui erano emerse società fornitrici connotate da apparenti valori di produzione, ma di fatto prive di qualsivoglia attività, documentazione e struttura operativa organizzata.
Al cospetto di tale apparato argomentativo, il ricorrente si limita a riproporre rilievi di fatto che sono già stati esaminati e respinti dalla Corte di appello e dal primo giudice (motivazioni che, come è noto si integrano reciprocamente, attesa la natura di doppia conforme: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01), con valutazioni di merito non sindacabili in questa sede, trattandosi di censure prive di apprezzabile elemento di novità critica, esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed è pacifico, come ricorda il PG, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849).
Ad analogo giudizio di inammissibilità deve pervenirsi quanto al secondo motivo.
I giudici di appello, come chiarito dal PG, motivano infatti puntualmente le ragioni per le quali la confisca andava limitata in relazione ai fatti di cui ai soli ca c) ed f), per i quali al momento della sentenza d’appello non era ancora intervenuta l’estinzione (peraltro, si noti, quanto al reato sub f), la stessa maturerà solo in data 30.09.2024). In particolare, si legge in sentenza che, quanto alla confisca diretta nei confronti del COGNOME nonché della società di importi di denaro sino alla concorrenza di 124.067,42 €, nonché per equivalente nei confronti del medesimo COGNOME dei beni ricadenti nella disponibilità per l’importo residuo non recuperato tramite confisca diretta, la sentenza impugnata osserva che la stessa va unicamente correlata al fatto reato sub f) integralmente confermato in sede d’appello, ciò desumendosi sia da quanto si legge alle pagine 39/40 della motivazione della sentenza di primo grado, sia comunque dalla piena coincidenza dell’importo oggetto della già disposta confisca con quello risultante dalla somma RAGIONE_SOCIALE imposte evase, indicate nel già ricordato capo c), per le quali erano risultate totalmente omesse le prescritte dichiarazioni annuali per l’anno d’imposta 2013.
Quanto, ancora, alla confisca diretta nei confronti del COGNOME e della società di importi di denaro fino a concorrenza di euro 140.736,38, nonché per equivalente
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nei confronti del medesimo COGNOME dei beni ricadenti nella disponibilità per l’importo residuo non recuperato tramite confisca diretta, la sentenza impugnata specifica come la stessa va unicamente ricondotta al fatto reato sub c) oggetto di integrale conferma in sede d’appello, ciò desumendosi sia da quanto si legge alla pagina 43 della motivazione della sentenza, sia comunque dalla sostanziale coincidenza, salva una marginale differenza di circa 160 C presumibilmente derivata da un mero errore di calcolo, dell’importo oggetto della già disposta confisca con quello risultante dalla somma RAGIONE_SOCIALE imposte evase indicate nel ricordato capo c), in conseguenza della accertata utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti per l’anno di imposta 2012.
Nessuna revoca deve quindi essere disposta quanto alla confisca relativa ai reati per cui è stata dichiarata la prescrizione, atteso che già i giudici di appello avevano chiarito che la confisca dovesse ritenersi limitata al profitto relativo ai soli reati di cui ai capi c) ed f).
Quanto, infine, all’eccezione di prescrizione, è sufficiente ribadire che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato sub c) maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso: per tutte, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, il 14 giugno 2024