Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37691 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37691 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 99, comma 4, 489, in relazione a 477 cod. pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia l’erronea applicazione della leg penale e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre che contenere assunti del tutto g ((Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01), è costituito da mere doglianze punto di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia l’erronea applicazione dell legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell’imputato poiché n specie si configurerebbe un falso grossolano, lungi dal muovere effettive censure di legittimità sentenza di secondo grado, si limita a riportare le doglianze prospettate con l’atto di app disattese dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con la motivazione che – in maniera congr esente da vizi logici – ha indicato gli elementi sulla base dei quali ha escluso la grossolanità (rimarcando come esso non sia immediatamente emerso all’atto del controllo degli operanti ma soltanto a seguito delle verifiche da loro svolte presso l’autofficina che apparentemente av eseguito la revisione e presso l’Ufficio della Motorizzazione civile);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violaz legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punib della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, generico e versato in fatto, in ha assunto che la lieve gravità del fatto avrebbe dovuto trarsi dalla concessione delle circost attenuanti generiche, quantunque si tratti di istituto i cui presupposti sono distinti da que all’art. 131-bis cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112 – 01), no – per il tramite di enunciati assertivi – dall’intensità del dolo (rispetto al quale tuttavia irritualmente dedotto il difetto di prova, che tuttavia non dovrebbe condurre all’applicazione causa di non punibilità ma, ove in effetti ricorresse, all’assoluzione) e alla condotta succes reato (senza muovere una effettiva censura a quanto esposto dalla Corte di merito, che ne ha esclus qualsiasi profilo favorevolmente valutabile);
considerato che il quarto e il quinto motivo – con cui si lamentano la violazione della penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva specifica, rei infraquinquennale, e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuant generiche sulla recidiva – contengono mere doglianze di fatto e sono manifestamente infondati quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva e corretto il bilanciam termini di equivalenza, rimarcando la negativa personalità dell’imputato e la sua spiccata pericol dell’imputato (già palesata con i numerosi precedenti penali, anche specifici), così rend un’argomentazione congrua e logica (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841 – 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata per il tramite dell’alternativo apprezzamento di merito che il ri devolve;
considerato che il sesto motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denuncia la viol di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanziona (assumendo che la pena irrogata sarebbe eccessiva) – è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’ cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riserva (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), richiamando i precedenti penali, anche specif dell’imputato ed evidenziandone la pervicacia palesata dalla consumazione del reato di cui è sta ritenuto responsabile, così giustificando in maniera congrua e logica l’irrogazione di una inferiore al medio edittale;
rilevato che non possono condurre a una diversa statuizione le ulteriori allegazioni difens e conclusioni della difesa e, segnatamente, i motivi nuovi presentati, non solo sia in rag dell’inammissibilità dei motivi articolati con il ricorso (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di G Rv. 277850 – 01), e comunque:
nella parte in cui hanno inteso ribadire la fondatezza di talune delle censure già avanz (segnatamente, in ordine alla non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., alla recidiva e al bilanciamento), perché nulla hanno aggiunto alle argomentazioni già disattese sopra;
con riguardo alla mancata applicazione delle pene sostitutive, perché si tratta di censura non riferibile ai motivi principali e, perciò, inammissibile («in materia di impugnazi facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento a principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempr ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti co si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si allargare l’ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione»: Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, COGNOME, Rv. 280294 – 01; c pure Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020 – dep. 2021, Paun, Rv. 280783 – 01); il che esime da ogn ulteriore considerazione.
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024.