Ricorso Inammissibile: L’Ordinanza della Cassazione sui Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo giudizio. Un recente provvedimento ha ribadito un principio cardine della procedura penale: i motivi di appello non possono essere una semplice ripetizione di argomentazioni già esaminate né un tentativo di rimettere in discussione i fatti. In caso contrario, la conseguenza è la dichiarazione di ricorso inammissibile, con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa ordinanza per capire meglio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di appropriazione indebita, previsto dall’articolo 646 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
Il ricorrente ha presentato due argomenti a sostegno della sua impugnazione:
1. Primo motivo: Una presunta violazione di legge riguardo all’individuazione del momento da cui far decorrere i termini per la presentazione della querela da parte della persona offesa.
2. Secondo motivo: L’insussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita.
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su ragioni puramente procedurali, che evidenziano la natura e i limiti del giudizio di legittimità.
L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
La Corte ha sottolineato come il primo motivo fosse una “pedissequa reiterazione” di argomenti già sollevati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese. Tali motivi sono considerati “soltanto apparenti” e, quindi, inammissibili.
Anche il secondo motivo è stato giudicato privo di specificità, poiché l’imputato non si era confrontato con le argomentazioni logiche e coerenti sviluppate dal giudice d’appello nella sentenza di secondo grado.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il punto centrale della decisione è il ribadire che la Corte di Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono rivalutare i fatti. Entrambi i motivi del ricorrente, secondo i giudici, si basavano su:
* Una diversa lettura dei dati processuali.
* Una differente ricostruzione storica dei fatti.
* Un diverso giudizio sull’attendibilità delle prove.
Tutte queste attività sono precluse alla Corte di Cassazione. Il suo compito non è sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Questo principio, consolidato dalla giurisprudenza (incluse le Sezioni Unite), impedisce alla Corte di saggiare la tenuta logica della pronuncia attraverso un confronto con modelli di ragionamento alternativi.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e dirette. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti non erano conformi ai requisiti richiesti dalla legge. Erano generici, ripetitivi e miravano a ottenere un riesame del merito della vicenda, attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione. La mancanza di una critica specifica e pertinente alla logica della sentenza impugnata ha reso l’impugnazione inefficace sin dall’inizio.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per avere successo in Cassazione, non basta essere convinti della propria innocenza. È necessario formulare motivi di ricorso che attacchino specificamente i vizi di legittimità della sentenza (violazioni di legge o vizi di motivazione), senza tentare di riaprire la discussione sui fatti. Un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni dei gradi precedenti o che chiede una nuova valutazione delle prove è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza non solo della conferma della condanna, ma anche dell’addebito delle spese processuali e di una sanzione economica a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i suoi motivi sono generici, non specifici, o se si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. Inoltre, è inammissibile se chiede alla Corte di rivalutare i fatti e le prove, compito che non le spetta.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No. Come specificato nell’ordinanza, alla Corte di Cassazione è precluso sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, non di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42662 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42662 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, osservato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all’individuazione della data da cui far decorrere i termini per la proposizione della querela da parte della persona offesa, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l’insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 646 cod. pen. ascritto all’odiern ricorrente, è privo di specificità poiché omette di confrontarsi con quanto affermato, con logici e non incongrui argomenti, dal giudice di appello a pag. 5 della sentenza impugnata;
considerato, altresì, che entrambi i motivi si fondano sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
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