Ricorso inammissibile: la genericità dei motivi e le sue conseguenze
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un’importante lezione sulla formulazione dei ricorsi, chiarendo perché un ricorso inammissibile rappresenta un esito quasi inevitabile quando i motivi di impugnazione sono generici, tardivi o non dialogano con la sentenza impugnata. Questo caso riguarda un individuo condannato per la violazione di una misura di prevenzione, il cui appello è stato respinto per vizi procedurali e di merito.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011, per non aver rispettato gli obblighi imposti da una misura di prevenzione. La Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, aveva confermato la condanna a otto mesi di reclusione, riconoscendo le attenuanti generiche come equivalenti alla recidiva.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, basandolo su due argomentazioni principali:
1. La mancata rivalutazione, da parte dei giudici di merito, dell’attualità della sua pericolosità sociale, specialmente a seguito delle interruzioni nell’applicazione della misura di prevenzione.
2. L’omessa motivazione riguardo al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’analisi della Cassazione e il concetto di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi e li ha ritenuti infondati, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile. Vediamo perché.
Il Primo Motivo: Genericità e Novità della Censura
La Corte ha rilevato che il primo motivo, relativo alla pericolosità sociale, era stato sollevato per la prima volta in sede di legittimità e non nell’atto di appello. Questo lo rende una censura nuova e, come tale, inammissibile. Inoltre, la doglianza è stata definita ‘del tutto generica’. L’imputato non ha specificato quali condizioni avrebbero dovuto imporre una nuova valutazione della sua pericolosità, né ha precisato i periodi di detenzione o altri elementi concreti che potessero supportare la sua tesi. La Cassazione, citando una sua precedente pronuncia a Sezioni Unite (n. 51407/2018), ha ribadito che per contestare la pericolosità sociale è necessario fornire elementi specifici e non limitarsi a un’affermazione astratta.
Il Secondo Motivo: Mancato Confronto con la Sentenza Impugnata
Anche il secondo motivo, riguardante la particolare tenuità del fatto, è stato respinto. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione articolata sul punto, basando il diniego sui numerosi precedenti penali dell’imputato e sulla loro incidenza nella valutazione della gravità del fatto. Il ricorrente, invece di contestare specificamente tale ragionamento, si è limitato a lamentare un’omissione di motivazione. Questo approccio non soddisfa i requisiti di specificità del ricorso, che deve confrontarsi criticamente con le argomentazioni della decisione impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha concluso che la motivazione della sentenza d’appello era congrua, logica e rispettosa delle risultanze processuali. I motivi di ricorso, al contrario, erano viziati da genericità e non erano in grado di scalfire il ragionamento dei giudici di merito.
Per queste ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ipotesi di esonero.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’impugnazione non è un’occasione per riesaminare l’intero processo, ma uno strumento per contestare specifici vizi di legittimità o di logica della decisione impugnata. Un ricorso inammissibile è la sanzione per chi propone motivi generici, astratti o che ignorano le argomentazioni del giudice precedente. La decisione sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e pertinenti, capaci di evidenziare le reali criticità di una sentenza, pena la condanna a sanzioni economiche e la conferma definitiva della decisione contestata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, proposti per la prima volta in Cassazione senza essere stati formulati in appello, e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione articolata della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale del ricorrente sulla sua pericolosità sociale?
Il ricorrente lamentava la mancata rivalutazione dell’attualità della sua pericolosità sociale dopo le interruzioni nell’applicazione della misura di prevenzione. Tuttavia, la Corte ha ritenuto questa censura generica perché non specificava le condizioni concrete che avrebbero richiesto tale rivalutazione.
Per quale motivo è stata negata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La richiesta è stata negata perché la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione dettagliata, basata sui precedenti penali dell’imputato e sulla loro incidenza sulla gravità del fatto, ritenendo che tali elementi escludessero la particolare tenuità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40988 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 8 novembre 2023, con la quale la Corte di appello di Cagliari-sezione distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Sassari in data 05/02/2020 che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione;
Ritenuto che il primo motivo lamenta l’omessa motivazione sul profilo della mancata rivalutazione dell’attualità della pericolosità sociale dell’imputato dopo le interruzioni dell’applicazione della misura di prevenzione, ma la relativa censura, proposta per la prima volta nel ricorso in esame e non formulata nell’atto di appello, risulta del tutto generica non evidenziando le condizioni che avrebbero imposto la necessità di una valutazione rinnovata della pericolosità, in particolare non deducendosi nemmeno in maniera precisa il periodo di detenzione e la sua eventuale ampiezza (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 – 01);
che il secondo motivo riguardante l’asserita omessa motivazione sul diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non si confronta con articolata esposizione, contenuta nella sentenza impugnata, dei suoi precedenti penali e della loro incidenza sulla gravità del fatto da valutare;
che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Pt esidente
r estensore