Ricorso inammissibile: quando i motivi sono generici e infondati
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 40828/2024, offre un chiaro esempio di come un appello possa essere fermato prima ancora di essere discusso nel merito, portando a un ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, anziché limitarsi a riproporre argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Messina. Il ricorrente contestava la sua condanna, sollevando dubbi sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e sulla configurabilità stessa della contravvenzione prevista dall’art. 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità). Inoltre, sosteneva l’applicabilità dell’esimente per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis c.p.
Dopo aver ricevuto l’impugnazione, la Suprema Corte di Cassazione ha analizzato i motivi presentati, giungendo a una conclusione netta che ha impedito un’ulteriore disamina della vicenda.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha stabilito che il ricorso inammissibile era tale per due ragioni fondamentali: genericità e manifesta infondatezza.
Genericità dei Motivi
I giudici hanno osservato che le censure relative all’elemento soggettivo del reato e alla configurabilità della contravvenzione erano semplici riproduzioni di argomenti già ampiamente discussi e respinti dal giudice di merito. In pratica, il ricorrente non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza d’appello, ma si è limitato a un “copia e incolla” delle difese precedenti. Questo comportamento rende il motivo di ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile, poiché il giudizio di Cassazione non è una terza istanza per riesaminare il fatto, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
Manifesta Infondatezza
Per quanto riguarda la richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. I giudici hanno fatto riferimento alle argomentazioni “congruamente argomentate” presenti nella motivazione della sentenza d’appello, ritenendole corrette e sufficienti a giustificare il rigetto di tale richiesta.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: l’appello in Cassazione deve basarsi su critiche specifiche e puntuali alla decisione impugnata, non sulla mera riproposizione di tesi già sconfessate. Un ricorso è considerato ammissibile solo se evidenzia vizi di legittimità (come la violazione di legge o il vizio di motivazione) presenti nella sentenza di secondo grado.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che le argomentazioni del ricorrente non attaccavano efficacemente la logica giuridica della sentenza d’appello, ma si limitavano a un dissenso generico. Questa constatazione ha portato inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la preparazione di un ricorso richiede un’analisi critica e approfondita della sentenza di secondo grado, finalizzata a individuare specifici errori di diritto. La semplice riproposizione di argomentazioni già vagliate e respinte si traduce quasi certamente in una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. È un monito a utilizzare lo strumento dell’impugnazione con serietà e cognizione di causa, concentrandosi sulla qualità e pertinenza dei motivi piuttosto che sulla quantità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano in parte generici, in quanto riproducevano censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, e in parte manifestamente infondati, in particolare riguardo alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che i motivi non contengono critiche specifiche e nuove contro la decisione impugnata, ma si limitano a ripetere argomentazioni già presentate e rigettate nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi con le ragioni esposte nella sentenza che si intende contestare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40828 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(Cattafi)
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano in parte generici, perché riprodut censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giurid dal giudice di merito quanto alla dedotta insussistenza dell’elemento soggett del reato ed alla inconfigurabilità della contravvenzione di cui all’art. 65 pen. e in parte manifestamente infondati, quanto alla ritenuta inapplicab dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen. per le ragioni congrua argomentate alle pag. 3-4 della motivazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versament della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.