Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici e Dettagliati
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: per essere esaminato, un ricorso deve basarsi su motivi specifici e non generici. Quando le argomentazioni sono vaghe o si limitano a contestare valutazioni di fatto, il risultato è un ricorso inammissibile. Questa ordinanza offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nelle censure possa precludere l’accesso al giudizio di legittimità, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per un reato in materia di stupefacenti, specificamente per una fattispecie di minore gravità prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. La sentenza di condanna era stata confermata dalla Corte d’Appello. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso
L’appellante ha contestato la sentenza della Corte d’Appello su due fronti:
1. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
2. Mancata applicazione delle pene sostitutive: Si lamentava inoltre la decisione di non applicare pene alternative alla detenzione, ritenendo che la Corte non avesse giustificato a sufficienza tale scelta.
L’Analisi della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per ciascuno di essi.
Il Primo Motivo: Genericità e Aspecificità
In relazione al diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha qualificato il motivo come ‘generico’ e ‘aspecifico’. I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘lineare e coerente’. Il ricorrente, invece di confrontarsi specificamente con tale ragionamento per evidenziarne eventuali vizi logici o giuridici, si era limitato a una contestazione generica. In sostanza, non è sufficiente dissentire dalla decisione del giudice; è necessario dimostrare dove e perché quella decisione sia errata secondo la legge.
Il Secondo Motivo: Infondatezza Manifesta
Riguardo alla mancata applicazione delle pene sostitutive, il motivo è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte ha sottolineato che i giudici d’appello avevano puntualmente giustificato la loro decisione sulla base di specifici ‘criteri fattuali’. Tali criteri, una volta motivati in modo logico, non sono sindacabili in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione del diritto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha stabilito che un ricorso deve essere una critica mirata e tecnica al provvedimento impugnato, non una generica riproposizione delle proprie tesi. Nel caso di specie, i motivi sollevati non hanno superato il vaglio preliminare di ammissibilità. Il primo motivo era troppo vago per innescare un vero contraddittorio giuridico, mentre il secondo tentava di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, compito che esula dalle competenze della Corte di Cassazione. Di conseguenza, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede rigore e precisione. Le censure devono essere focalizzate su questioni di diritto o su vizi di motivazione palesi e non su contestazioni fattuali. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma definitiva della condanna, ma comporta anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, aggravando ulteriormente la posizione del condannato. Pertanto, è essenziale che le impugnazioni siano fondate su argomentazioni solide, specifiche e pertinenti al ruolo della Corte di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano stati giudicati dalla Corte di Cassazione come ‘generici’ e ‘aspecifici’ per quanto riguarda il diniego delle attenuanti, e ‘manifestamente infondati’ riguardo alla mancata applicazione delle pene sostitutive.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che la contestazione è troppo vaga e non individua un errore specifico, logico o giuridico, nella motivazione della sentenza impugnata. In pratica, il ricorrente non si confronta adeguatamente con le ragioni del giudice, ma esprime solo un dissenso generico.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione giudica in ‘sede di legittimità’, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito delle valutazioni sui fatti, che sono di competenza esclusiva dei giudici dei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40453 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40453 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 18006/24 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente al difetto di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche, oltre che generico, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta;
Ritenuto che anche il secondo motivo, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive è manifestamente infondato dal momento che i criteri che ne hanno sostenuto la non meritevolezza sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d’appello con riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024