Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, una pronuncia che impedisce al giudice di esaminare le ragioni della parte a causa di vizi formali o sostanziali dell’atto. Con l’ordinanza n. 40432/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, non limitarsi a una sterile ripetizione di argomenti già esposti.
Il Contesto: Dalla Condanna per Evasione al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. A seguito della sentenza di secondo grado, emessa dalla Corte d’Appello di Salerno, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, contestando la valutazione di responsabilità penale effettuata dai giudici di merito.
Analisi del Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito della questione. L’analisi si è fermata a un livello preliminare, concentrandosi sulla struttura stessa del ricorso. I giudici hanno rilevato che le doglianze presentate dall’imputato erano del tutto generiche.
La Critica della Suprema Corte
Secondo l’ordinanza, il ricorrente si è limitato a “richiamare i motivi di appello”, senza sviluppare una critica puntuale e argomentata contro la sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, l’atto di impugnazione non si è “misurato affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo”. Questo vizio procedurale, noto come “genericità dei motivi”, è una causa tipica di inammissibilità del ricorso.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Al contrario, comporta effetti pregiudizievoli per chi la subisce. La Corte, infatti, non solo ha respinto il ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: l’onere di specificità dei motivi di impugnazione. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso rispetto alla sentenza impugnata. È necessario, invece, che il ricorrente individui con precisione i punti della decisione che intende contestare e sviluppi argomentazioni giuridiche o fattuali capaci di incrinare la logicità e la coerenza del provvedimento del giudice precedente. In questo caso, la mancanza di un confronto diretto e critico con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello ha reso il ricorso un atto processuale inidoneo a raggiungere il suo scopo, determinandone l’inevitabile inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza rappresenta un importante monito per la pratica forense. Evidenzia come la redazione di un atto di impugnazione richieda un’analisi approfondita e meticolosa della sentenza che si intende criticare. La semplice riproposizione di tesi difensive già esaminate e respinte nei gradi precedenti, senza un’adeguata elaborazione critica, espone al concreto rischio di un ricorso inammissibile. Per l’imputato, ciò significa non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori spese e sanzioni, chiudendo definitivamente ogni possibilità di revisione della propria posizione processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati (le doglianze) sono stati ritenuti generici. Il ricorrente si è limitato a richiamare i motivi già esposti in appello, senza confrontarsi in modo specifico e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “generici”?
Significa che le critiche mosse alla sentenza impugnata non sono specifiche e dettagliate. In questo caso, il ricorrente ha semplicemente ripetuto argomenti precedenti invece di analizzare e contestare puntualmente il ragionamento logico e giuridico seguito dalla Corte d’Appello per giungere alla sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40432 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40432 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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n. NUMERO_DOCUMENTO Procida
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merit adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pag. 3-4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2024