Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39678 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2023 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Avezzano del 26 gennaio 2023, che aveva condannato l’imputato NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen.,73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.
All’imputato era stato contestato di aver, in concorso con NOME, detenuto a fini di spaccio quantitativi di hashish e ceduto in più occasioni cocaina
(capo A); nonché di aver, in concorso con soggetti non identificati, in più occasioni ceduto quantitativi di hashish anche a soggetti minorenni (capo B).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 178 cod. proc. pen. e al diritto d difesa.
Il processo di primo grado è stato celebrato senza la partecipazione del difensore fiduciario o di un sostituto dallo stesso nominato.
Il Tribunale, nonostante la nomina fiduciaria avvenuta all’udienza del 3 novembre 2022, ha infatti proceduto ad attività istruttoria con la nomina di un difensore di ufficio.
Il difensore fiduciario era avvisato solo ad udienza celebrata.
2.2. Vizio di motivazione per mancata verifica dell’identità personale dell’imputato (art. 66 cod. proc. pen.).
Risulta del tutto carente la identificazione dell’imputato, in quanto privo di documenti di riconoscimento, non potendosi ritenere sufficiente che fosse soggetto noto agli operanti.
2.3. Vizio di motivazione per la mancata qualificazione del fatto nell’ipotesi lieve.
La Corte di appello ha escluso la derubricazione del fatto nell’ipotesi lieve solo per il dato quantitativo senza alcun altro connotato. Al coimputato è stato applicato un regime sanzionatorio diverso.
La destinazione allo spaccio della droga andava dimostrata.
2.4. Vizio di motivazione in relazione all’aggravante di cui al primo comma dell’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.
Sul punto la Corte territoriale non ha motivato.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
La difesa del ricorrente ha presentato conclusioni scritte, facendo presente di non poter presenziare all’udienza per concomitanti impegni professionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente va rilevato che non risulta presentata nei termini di legge alcuna richiesta di trattazione orale del ricorso.
Pertanto, il rito non prevedeva la partecipazione delle parti.
Il primo motivo è meramente reiterativo e manifestamente infondato.
Come ha evidenziato la Corte di appello, non era stata presentata con la nuova nomina difensiva una richiesta di rinvio per consentire la partecipazione del nuovo difensore.
E’ principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la parte che nomini un nuovo difensore di fiducia, in sostituzione di quello revocato, ha l’onere di informarlo in ordine allo stato in cui si trova il processo, sicché il mancat intervento del nuovo difensore nel giudizio di appello, il cui decreto di fissazione dell’udienza era stato correttamente notificato al difensore successivamente revocato, non determina alcuna nullità, in quanto determinato da negligenza del nominante (Sez. 6, n. 1589 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280340).
E’ pacifico, infatti, che la dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia non deve essere comunicata dall’ufficio al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente sull’imputato: con la conseguenza che il mancato intervento del fiduciario, determinato dalla negligenza del nominante, non può costituire causa di invalidità degli atti processuali (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 28788 del 01/10/2020, Rv. 279628).
Il secondo motivo sulla mancata verifica dell’identità personale dell’imputato, è aspecifico, in quanto si limita a reiterare una questione sollevata con l’appello, senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata.
Va premesso che già dalla sentenza di primo grado emergeva come non si fosse posto un problema di verifica dell’identità personale dell’imputato, ma soltanto di riconoscimento dell’imputato nella persona che aveva proceduto, sotto l’osservazione delle forze dell’ordine, alla cessione dello stupefacente.
A tal fine il Tribunale aveva richiamato non solo gli esiti dei riconoscimenti fotografici effettuati dagli operanti nell’immediatezza, ma anche le dichiarazioni degli acquirenti, nonché il riscontro degli esiti della perquisizione personale.
In tal senso, la Corte di appello ha ritenuto complessivamente infondate le censure difensive, in quanto non vi era alcun dubbio sull’avvenuta commissione da parte dell’imputato delle cessioni allo stesso ascritte.
Il terzo motivo articola parimenti censure aspecifiche e in parte precluse.
5.1. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, il ricorrente non considera che già in primo grado era stata operata la riqualificazione del fatto nell’ipotesi lieve (tanto da darne atto anche nell’appello).
5.2. In ordine alla pena, nessun rilievo era stato mosso nel gravame alla diversa quantificazione della pena rispetto ad altro imputato.
5.3. La censura sulla prova della destinazione della droga appare generica e meramente confutativa.
La Corte di appello ha infatti adeguatamente motivato sul punto, evidenziando gli elementi che dimostravano la finalità illecita della detenzione di stupefacente (il contesto di spaccio in cui si inseriva il lancio per terra dell’hashish).
Generica è anche l’ultima censura relativa alla ritenuta aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorrente con l’appello aveva dedotto che mal si comprendeva come il Tribunale avesse applicato l’aggravante, posto che i ragazzi minorenni erano stati trovati sul sedile posteriore dell’auto di altro acquirente e che il ricorrente er ignaro della loro presenza e che questi ultimi non avevano acquistato o ricevuto alcuna sostanza dal ricorrente.
Anche in tal caso la Corte di appello ha motivato, richiamando il compendio probatorio dal quale emergevano le cessioni fatte direttamente dal ricorrente alle due minorenni.
Gà in primo grado infatti era stata esclusa la tesi difensiva che non vi fosse stato alcun contatto con queste ultime (in tal senso le deposizioni rese dagli acquirenti), rilevando che una delle due al momento del fatto era di età tale da non poter il ricorrente non rendersene conto (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza di primo grado).
Alla declaratoria di inannmissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 12019/2024.