Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente. È necessario articolare critiche precise e pertinenti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando i motivi sono generici e ripetitivi, confermando la condanna per tentato furto a due imputati. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprendere i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria inizia con una condanna emessa dal Tribunale di Piacenza nei confronti di due fratelli per il reato di tentato furto in concorso (artt. 56, 110, 624 c.p.). La pena stabilita era di 5 mesi di reclusione e 350,00 euro di multa.
La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. Ritenendo ingiusta la decisione, i due imputati hanno deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico atto contenente quattro distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e il Concetto di Ricorso Inammissibile
Gli imputati hanno basato il loro appello su quattro principali critiche, tutte qualificate come ‘vizio di motivazione’ ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) del codice di procedura penale. Essi lamentavano:
1. Una motivazione carente sull’affermazione della loro responsabilità penale.
2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuità (art. 62 n. 4 c.p.).
4. Una pena non contenuta entro il minimo edittale.
Tuttavia, come vedremo, la Corte ha ritenuto l’intero impianto del ricorso non meritevole di un esame nel merito, bollandolo come un perfetto esempio di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili con una motivazione netta e precisa. I giudici hanno sottolineato che i motivi proposti non erano altro che una riproduzione di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice d’appello. Mancava, in sostanza, una critica puntuale e specifica contro le argomentazioni della sentenza impugnata, requisito fondamentale per un valido ricorso in Cassazione.
La Corte ha analizzato punto per punto le decisioni della Corte d’Appello, ritenendole logiche e ben argomentate:
* Sulla responsabilità penale: La Corte di merito aveva analizzato in modo puntuale le prove a carico, costruendo un percorso logico-motivazionale immune da vizi.
* Sulle attenuanti generiche: Il diniego era stato giustificato dall’assenza di elementi positivi che potessero motivare la concessione del beneficio. La decisione del giudice di merito su questo punto è discrezionale e sindacabile in Cassazione solo in caso di motivazione manifestamente illogica, cosa che qui non sussisteva.
* Sull’attenuante del danno di lieve entità: La Corte d’Appello aveva escluso questa attenuante in modo ragionato. Il tentato furto era avvenuto in un campo sportivo, un luogo dove gli atleti sono soliti lasciare i propri effetti personali. In tale contesto, non era possibile affermare con certezza che il valore della potenziale refurtiva sarebbe stato ‘minimale’.
* Sulla quantificazione della pena: Anche la scelta di discostarsi dal minimo edittale era stata adeguatamente motivata dai giudici di secondo grado.
In sintesi, i ricorrenti si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni, senza confrontarsi con le risposte già fornite dalla Corte d’Appello. Questo ha trasformato il loro appello in un ricorso inammissibile, che non può essere accolto.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per superare il vaglio di ammissibilità, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e devono criticare in modo mirato il ragionamento del giudice precedente. Limitarsi a ripetere argomenti già disattesi, senza un’analisi critica della decisione d’appello, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, riproducono argomenti già respinti nei precedenti gradi di giudizio e mancano di una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza che si sta impugnando.
È possibile ottenere la circostanza attenuante per danno di lieve entità in un tentativo di furto in un campo sportivo?
Nel caso specifico, la Corte ha confermato la decisione di non concederla. La motivazione si basa sull’impossibilità di ritenere con certezza che il valore degli effetti personali lasciati dagli atleti in un simile contesto sarebbe stato minimale.
La Cassazione può annullare la decisione di un giudice di non concedere le attenuanti generiche?
La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o del tutto assente. Se, come in questo caso, il diniego è giustificato (ad esempio, per l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato), la decisione non è sindacabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38065 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38065 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a LATISANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 15.02.2024 che aveva condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME alla pena di mesi 5 di reclusione ed euro 350,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 624 cod. pen.
I ricorrenti, con unico ricorso, deducono quattro motivi. Con il il primo, il vizio motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) in relazione all’affermazione della penale responsabilità ed alla mancata applicazione dell’art.530, comma 2, cod. proc. pen.; con il secondo, il vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo, il vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett e) per mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen.; con il quarto, il vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett e) per mancato contenimento della pena entro il minimo edittale.
2. I ricorsi sono inammissibili.
Tutti i motivi proposti sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e no scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata oltreché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivaz dell’atto impugnato.
In ordine alla penale responsabilità degli imputati la Corte di merito ha puntualmente analizzato il compendio probatorio dando conto dell’iter logico nnotivatorio seguito.
Quanto al trattamento -sanzionatorio, la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, indicando l’assenza di elementi positivi idonei a giustificare la concessione del beneficio. Parimenti, riprendendo l’orientamento di questa Corte, i giudici di secondo grado hanno escluso l’applicazione dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen. in ragione dell’impossibilità di ritenere con certezza che il valore del furto sarebbe stato mininnale, trattandosi di un campo sportivo nel quale gli atleti lasciano i propri effetti personali dando conto altresì delle ragioni per le quali sono discostati dal minimo edittale.
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.10.2025