Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel processo penale, ma affinché possa essere esaminato nel merito, deve rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese per il proponente. Questo caso evidenzia l’importanza di redigere un atto di impugnazione dettagliato e specifico, come richiesto dal codice di procedura penale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di atti persecutori, commesso in un contesto non familiare, confermata dalla Corte di Appello di Torino. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione dei giudici di merito, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che disciplina l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
L’Impugnazione e il Ricorso Inammissibile per Genericità
Il cuore della questione giuridica non risiede tanto nel merito dell’accusa di stalking, quanto nei requisiti formali dell’atto di impugnazione. La difesa ha contestato la sentenza di secondo grado, ma secondo la Suprema Corte lo ha fatto in modo vago e indeterminato. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una critica non sufficientemente argomentata, e questo caso ne è la prova.
La Corte di Cassazione ha infatti rilevato che il motivo presentato era privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il ricorso in esame, invece, si limitava a una censura generica senza specificare né gli elementi concreti alla base della critica, né quale causa di proscioglimento sarebbe dovuta emergere dalla sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è lapidaria e si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il principio di specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno sottolineato che, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non può limitarsi a una contestazione astratta. È necessario, invece, che l’atto di impugnazione dialoghi criticamente con la decisione contestata, indicando con precisione i passaggi argomentativi ritenuti errati e le ragioni giuridiche di tale presunto errore.
Nel caso specifico, il ricorso non specificava quali elementi probatori fossero stati trascurati o mal interpretati, né chiariva quale causa di non punibilità (ad esempio, la mancanza di prove o la prescrizione) avrebbe dovuto essere dichiarata. Questa indeterminatezza ha reso impossibile per la Corte esaminare il merito della questione, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: un ricorso non è un semplice atto di dissenso, ma un’argomentazione giuridica strutturata. La declaratoria di ricorso inammissibile non solo preclude un’ulteriore valutazione del caso, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. In questo caso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, dettagliati e conformi ai rigidi requisiti formali previsti dalla legge, pena la chiusura definitiva del processo con un esito sfavorevole.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non rispettava i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, in quanto non indicava gli elementi specifici a base della censura né quale causa di proscioglimento avrebbe dovuto essere applicata.
Quali sono i requisiti che un motivo di ricorso deve avere per essere considerato specifico?
Secondo la decisione, un motivo di ricorso deve indicare chiaramente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sostengono la critica alla sentenza impugnata. Non è sufficiente una contestazione generica, ma occorre un confronto puntuale con la motivazione del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40629 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40629 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di atti persecutori commesso in ambito non familiare;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, né specifica quale sarebbe la causa di proscioglimento che, in tesi, verrebbe in rilievo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2025