Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40187 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40187 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con tre motivi di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto: a) il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 2639, 2392 cod. civ. e all’art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000 (primo motivo: si censura la sentenza impugnata in quanto non sarebbe stata raggiunta la prova della sussistenza del fatto o che il fatto sia stato commesso dall’imputato, attesa l’assenza di qualsiasi tipo di accertamento in relazione alla sussistenza del dolo specifico, essendosi semplicemente davanti alla mera consapevolezza di evadere l’imposta; l’ammontare RAGIONE_SOCIALE imposta evasa era stato infatti determinato esclusivamente da accertamenti attraverso lo spesometro, che non costituisce l’unico strumento da cui poter trarre quei dati che consentano di addivenire ad un calcolo corretto e veritiero dell’imposta stessa; la totale assenza di qualsiasi tipo di documentazione all’interno dell’istruttoria dibattimentale capaci di produrre le risultanze di cui si necessita, la mancanza di accertamenti in relazione alla sussistenza di elementi passivi eventualmente capaci di abbattere la soglia di imponibile, la mancanza di controlli incrociati tali da poter conferire certezze sia in termini di imponibile, sia in termini di dolo specifico di evasione, lascerebbero spazio a forti e determinanti vuoti attinenti alla legittimità di quanto dedotto solo presuntivamente in sede di merito); b) vizio di violazione di legge in relazione all’art. 99, cod. pen. (secondo motivo: si censura la sentenza impugnata con riferimento all’aggravante della recidiva, attesa la pacifica non applicabilità obbligatoria dell’aggravante considerando il carattere facoltativo della stessa; i giudici avrebbero applicato un mero automatismo sanzionatorio scevro dalla disamina dei parametri indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2007; in assenza, dunque, di fondate argomentazioni idonee a giustificare l’applicazione ella predetta aggravante, stante la sua facoltatività, se ne chiede l’esclusione); c) vizio di violazione di legge in relazione all’art. 62-bis, cod. pe (terzo motivo: infine si censura la sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, le quali sarebbero state negate senza alcun fondamento logico-giuridico); Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a base della sentenza impugnata (primo e terzo motivo); b) sono tutti manifestamente infondati perché inerenti ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; c) il secondo ed il terzo motivo sono inoltre inerenti al trattamento punitivo, senza tuttavia considerare che in sede d’appello nessuna contestazione in ordine nella recidiva era stata avanzata e, quanto alle invocate attenuanti, la motivazione risulta sorretta da argomenti sufficienti e non manifestamente illogici, oltre che da un adeguato esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive;
ritenuto, anzitutto, quanto al primo motivo, che, i giudici di appello forniscono una adeguata argomentazione in ordine alla sussistenza del reato; in particolare, dopo aver premesso che il sistema basato sullo spesonnetro è fondato sul documenti contabili emessi dai soggetti contraenti che venivano in contatto con la società, e che lo stesso si qualifica come fonte di prova diretta RAGIONE_SOCIALE transazioni che hanno coinvolto la società amministrata dall’imputato, i giudici d’appello evidenziano come, quand’anche tra le transazioni registrate in fattura ve ne fossero talune per operazioni oggettivamente inesistenti (circostanza che è rimasta a livello di mera illazione), le stesse sarebbero comunque soggette agli adempimenti IVA; si aggiunge ancora come, è ben vero che esso non contempla ulteriori eventuali voci a debito ma che, tuttavia, andava rilevato come le stesse non fossero state in modo concreto prodotte né in fase di accertamento della Guardia di finanza né in fase di indagini preliminari, e nemmeno durante il processo, dall’unico soggetto che aveva il potere di attestare e documentarle proprio attraverso il libro giornale e il libro inventari, che non venivano prodotti, a richiesta dei militari accertator dall’attuale ricorrente; di conseguenza, si legge in sentenza, asserire come eventualmente presenti ulteriori voci di passività non risultanti già dal sistema dello spesometro semplice, non costituiva utile strumento da percorrere da parte di chi è sottratto alla produzione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili obbligatorie e non ha quindi, per tale via, consentito la ricostruzione del volume di affari della società al fine di bloccare la portata dell’accertamento stesso; Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
ritenuto, pertanto, che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali svolta dal giudice di appello, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, s propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità; ed invero, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 – 01); e ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie; che, ancora, è evidente dalla stessa struttura dell’impugnazione
posta in appello, che la questione del “dolo specifico”, posta in ricorso, in realtà non era stata svolta in maniera specifica, donde il ricorrente non era legittimato a dolersi della motivazione della Corte che non aveva affrontato ex professo tale censura; trova dunque applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01);
ritenuto, ancora, quanto al secondo motivo, come anticipato in precedenza, che la censura è inammissibile, non avendo costituito oggetto di censura in appello l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 99, cod. pen.;
ritenuto, infine, quanto al terzo ed ultimo motivo, che lo stesso è inammissibile avendo giustificato la Corte d’appello il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche in considerazione dei precedenti, anche specifici e recenti, del ricorrente e della sua condotta processuale, non avendo egli tenuto durante tutto il corso dell’accertamento pre-processuale e processuale un atteggiamento collaborativo o anche solo partecipativo; che tale motivazione, oltre che essere immune dai vizi denunciati, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, essendosi infatti già più volte affermato che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fin della concessione o dell’esclusione (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01);
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, il 28/11/2025