Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla sentenza precedente; è necessario formulare critiche precise e argomentate. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una semplice ripetizione di quanto già discusso e respinto in Appello. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di specificità di un ricorso e i criteri di valutazione del giudice su recidiva e attenuanti.
Il Caso: Un Appello contro la Condanna per Danneggiamento Aggravato
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di danneggiamento aggravato. L’imputato, non soddisfatto della decisione della Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione, affidandosi a tre motivi principali:
- Errata applicazione della circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica.
- Mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
- Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza sull’aggravante contestata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha ritenuti tutti infondati e, nel complesso, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nel fatto che le doglianze presentate non costituivano una critica argomentata e specifica alla sentenza d’appello, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni già esaminate e motivatamente respinte dal giudice precedente. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte: Analisi dei Punti Salienti
La decisione della Cassazione si articola su tre punti chiave che meritano un approfondimento, poiché offrono importanti chiarimenti procedurali e sostanziali.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Il primo e più importante ostacolo che ha portato alla declaratoria di inammissibilità è la natura dei motivi. La Corte ha sottolineato che un ricorso non può essere una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto in appello. Deve, invece, svolgere una funzione di critica puntuale e argomentata contro le ragioni della decisione impugnata. In questo caso, i motivi erano solo “apparenti”, perché non si confrontavano specificamente con la motivazione della Corte d’Appello, rendendo di fatto il ricorso inammissibile per mancanza di specificità.
La Valutazione della Recidiva
Sul primo motivo, relativo alla recidiva, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale. Il giudice di merito non si era limitato a considerare la gravità dei fatti o il tempo trascorso, ma aveva esaminato in concreto il legame tra il reato in giudizio e le condanne precedenti. I plurimi precedenti specifici dell’imputato sono stati interpretati come indice di una “perduranete inclinazione al delitto”, in particolare a condotte antisociali e violente. Questa valutazione, basata sui criteri dell’art. 133 c.p., è stata ritenuta immune da vizi logici.
Il Diniego delle Attenuanti e della Causa di Non Punibilità
Anche gli altri due motivi sono stati respinti. La concessione della causa di non punibilità (art. 131-bis c.p.) e delle attenuanti generiche rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito. Tale discrezionalità sfugge al controllo di legittimità se la motivazione non è palesemente illogica o arbitraria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato il diniego facendo riferimento ai numerosi precedenti penali e all’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato. La Cassazione ha ricordato che, per negare le attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole, ma è sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi, come avvenuto in questo caso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: la necessità di specificità e di una critica costruttiva della sentenza impugnata. Non basta essere in disaccordo; bisogna dimostrare, con argomenti giuridici pertinenti, dove e perché il giudice precedente ha sbagliato. Inoltre, la pronuncia conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione di elementi come la recidiva e le attenuanti, un potere che può essere censurato in sede di legittimità solo in caso di vizi macroscopici della motivazione. Per la difesa, ciò significa che le battaglie su questi aspetti devono essere combattute e argomentate con solidità fin dai primi gradi di giudizio.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Come valuta il giudice l’applicazione della recidiva?
Il giudice non si basa solo sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso, ma esamina il rapporto concreto tra il reato per cui si procede e le condanne passate. Lo scopo è verificare se la precedente condotta criminale indica una persistente inclinazione a delinquere che ha influenzato la commissione del nuovo reato.
È sufficiente avere dei precedenti penali per vedersi negare le attenuanti generiche?
Sì, può essere sufficiente. Secondo la Corte, il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è obbligato a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma può basare la sua decisione su quelli ritenuti decisivi. Un significativo curriculum criminale e l’assenza di elementi positivi possono essere considerati elementi decisivi per giustificare il diniego.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40108 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40108 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al giudizio di responsabilità per il reato di danneggiamento aggravato, non sono deducibili in questa sede perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, in particolare, che la prima censura, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, è manifestamente infondata;
che, a tale riguardo la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo i quali la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tr fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice” (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, Rv. 284425) (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come i plurimi precedenti specifici dell’imputato rendessero evidente la sua proclività a condotte antisociali, connotate da violenza);
considerato che anche l’ulteriore doglianza proposta nel secondo motivo di ricorso, con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilit cui all’art. 131-bis cod. pen., non è consentita in questa sede ed è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 4 della sentenza impugnata);
ritenuto, infine, che le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riferimento al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza o quantomeno di equivalenza
rispetto alla contestata aggravante, considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli a ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693) (si veda pag. 4 della sentenza impugnata in cui sono indicati i plurimi precedenti penali del ricorrente e l’assenza di elementi positivamente valorizzabili in suo favore);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente