Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39989 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39989 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME
NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO DI CAGLIARI, SEZ.DIST. di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reat estorsione pluriaggravata in concorso, commesso ai danni di COGNOME NOME, costretto con minaccia a strappare documenti contenenti accordi contrattuali che prevedevano un vantaggio economico per la sua RAGIONE_SOCIALE, che aveva rilevato quote della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge per avere la Corte omesso di valutare una memoria difensiva che solo per errore non era confluita nel fascicolo del rito abbreviato, essendo rimasta in quel principale che riguardava la posizione di altri coimputati.
Nella memoria si sarebbe affrontata la questione, devoluta con l’atto di appello, de contributo causale del ricorrente nella perpetrazione del reato commesso dal coimputato COGNOME NOME come autore principale;
violazione di legge per non avere la Corte individuato il contributo concorsuale de ricorrente, sotto il profilo materiale o morale, rendendo motivazione contraddittoria s punto, sconfessata, quanto al contributo materiale, dalle parole della vittima e generica s rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, non avendo l’imputato alcun obbligo giuridic di impedire l’evento verificatosi per mano di un gruppo di tifosi travisati sfavorevo passaggio societario in favore della persona offesa;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, per assenz dell’elemento della costrizione, avendo la persona offesa agito non in quanto vittima d minacce ma per “sfinimento”, come dalla medesima dichiarato;
vizio della motivazione per avere la Corte omesso di valutare le dichiarazioni dei coimputati e dei testimoni oculari idonee ad escludere la sussistenza del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.
In ordine al primo motivo, deve ricordarsi che, in tema di ricorso per cassazione l’omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concre idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata. (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 – 01).
Nel caso di specie, il ricorrente omette del tutto di considerare che il suo ruolo concorsua nella perpetrazione del reato era stato ampiamente sviscerato dalla sentenza impugnata attraverso l’esame delle dichiarazioni della persona offesa e di due testimoni indifferen (NOME COGNOME e COGNOME NOME) che confermavano la prima.
Costoro avevano concordemente attribuito al ricorrente la diretta partecipazione all’episodio dal carattere gravemente intimidatorio posto in essere da un gruppo di tifo contro la vittima, giudicata colpevole di aver acquisito quote della RAGIONE_SOCIALE
A questo evento, verificatosi il 30 novembre 2016, aveva partecipato il ricorrente, che s era unito ai tifosi e ne aveva coordinato le condotte finalizzate a costringere la vittima, ripetute minacce protrattesi per due ore, a strappare i documenti contrattuali inerenti passaggio di quote, personalmente fotografando il momento culminante con il suo cellulare, a dimostrazione del suo contributo e delle finalità dell’azione.
Ne consegue che risulta irrilevante, a fini ricostruttivi, l’apporto della memoria difen nella quale, da quel che si comprende dal ricorso, si evidenziavano dati di poco riliev rispetto al tema del concorso nel reato del ricorrente, analizzato dalla sentenza impugnata sulla base di elementi di fatto del tutto pretermessi dal mezzo di impugnazione.
Quanto agli altri motivi, le considerazioni appena svolte – con il richiamo a speci elementi dimostrativi della sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo che il ricors richiama ma che la sentenza impugnata mette bene a fuoco – assorbono le altrettanto generiche censure difensive sulla insussistenza della minaccia ed, ancora, sul ruolo del ricorrente, siccome descritto dalla persona offesa e dai due testimoni indifferenti pri citati.
Ancor più generiche risultano, a fronte di tutti i dati indicati dalla senten sua ricostruzione di merito non rivedibile perché non viziata sotto il profilo logico-ricostr e giuridico, le deduzioni volte a sostenere che sarebbero stati obliterati dalla sentenza d dati favorevoli alla difesa, i quali, tuttavia, non sono stati sufficientemente specific ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso, il 12/11/2025.