Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e non una semplice ripetizione di quanto già discusso. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano troppo generici e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono i paletti imposti dalla legge per un ricorso efficace.
Il caso in esame: un appello respinto per motivi generici
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino, che aveva confermato una condanna per reati previsti dagli articoli 337 (resistenza a un pubblico ufficiale) e 341 bis (oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario) del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui la valutazione della sua responsabilità, il concorso tra i reati, l’entità della pena, la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Le ragioni della decisione e la dichiarazione di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti, nella loro totalità, inammissibili. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali, che rappresentano un monito importante per chiunque intenda adire la Suprema Corte.
La mera riproduzione delle censure
In primo luogo, i giudici hanno osservato che alcuni motivi di ricorso erano semplicemente una riproposizione di censure già avanzate nei gradi di merito. La Corte ha sottolineato che il giudizio di legittimità non è una terza istanza dove poter ridiscutere i fatti o le valutazioni già compiute dai giudici precedenti. Se le argomentazioni sono già state adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, riproporle identiche in Cassazione le rende inevitabilmente inammissibili.
La genericità dei motivi di ricorso
In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, la Corte ha rilevato la genericità delle doglianze. I motivi presentati non si confrontavano in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente non ha spiegato perché il ragionamento dei giudici d’appello fosse errato in punto di diritto, ma si è limitato a formulare critiche astratte e non pertinenti alla struttura logico-giuridica della decisione.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile poiché le censure erano, da un lato, meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall’altro, generiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale non si confrontavano criticamente. Questa carenza rende l’impugnazione non idonea a innescare il controllo di legittimità proprio della Corte di Cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: per superare il vaglio di ammissibilità in Cassazione, un ricorso deve essere redatto con estrema precisione. È necessario individuare i vizi specifici della sentenza impugnata, che siano essi violazioni di legge o difetti di motivazione, e argomentare in modo puntuale e critico. Limitarsi a ripetere vecchie argomentazioni o a esprimere un generico dissenso equivale a presentare un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità.
Per quali motivi la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché in parte erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente valutate dai giudici di merito e, in parte, erano generici e non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Quali aspetti della sentenza di secondo grado venivano contestati nel ricorso?
Il ricorso contestava il giudizio di responsabilità, il concorso tra i reati, il trattamento sanzionatorio, la mancata esclusione della recidiva e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39206 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39206 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CUNEO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 16572/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 341 b pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al concorso tra i trattamento sanzionatorio, alla mancata esclusione della recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti tutti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di ce già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall’altra, generici rispetto alla motiva della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025.