Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38332 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38332 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME COGNOME, a mezzo del difensore, avverso la ,enteriza di in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla m cata prova della definitività della pregressa sanzione amministrativa (innata verbale di contestazione nr. NUMERO_DOCUMENTO del 17.12.2018) e in conoscimento delle circostanze attenuanti generiche. ordine al m3ncato ri-
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in se perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente va e di egittimità ‘iati GLYPH disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi :la n saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione inri mag sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificant il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME ( Ad co nuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 5 n. 8700 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 20i7, G ltelli, 268822, sui motivi d’appelio, ma i cui principi possono applicarsi anche al ric per cassazione).
3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il COGNOMEnte, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazio della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta ir punt diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
Con riferimento al primo motivo di ricorso si osserva che i giudici de grava del merito hanno dato conto della corretta e completa disamina del primo giudi su tutti gli elementi tipizzanti la fattispecie contestata (dunque, anche la d vita della precedente sanzione amministrativa irrogata con prOvedirnento d 17.12.2018 divenuto esecutivo il 16.02.2019, come si ricorda a pag. 3 iella tenza di primo grado, confermata in dibattimento dall’unico teste ESCUS!i0).
Va ricordato che, in casi come quello che ci occupa, in cui la p -ima liolazione era di natura amministrativa, il procedimento potrà considerarsi definito quand trasgressore ha provveduto al pagamento ovvero non vi abbia prairvedt ito entr termini prescritti, quando siano decorsi inutilmente i termini per iresemtare corso ovvero in caso di presentazione dello stesso, questo sia o re! pin provvedimento definitivo. E la prova della definitività può essere data anche traverso l’escussione testimoniale di testi qualificati.
4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso i giudici del gravame , Iel merito hanno dato conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l’odierno COGNOMEnte, la capacità a c elinquere date le precedenti condanne per delitti di ricettazione, minaccia, furto, f :ilsità ma teriale e la mancanza di elementi positivi valutabili ai fini del riconscirri ?rito d stesse.
Il provvedimento impugNOME appare collocarsi nell’alveo del cpstar te dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assplviment dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessi )ne elle attenuanti generiche, non é necessario che il giudice prenda in conside elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o i ilevabili d azione tutti gli agli ntti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decIsivi o comunqw rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così 3ez. 3, 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in Cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivatò cori esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’impul:ato, noncné al :;uo negativo comportamento processuale).
In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica de l’articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n< 2002 convertito con modif. da la I. l4.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idon aa da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sùfficie ne, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in m Aivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale e (cfr. ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME ed altri, Rv. 260610 – 01; conf. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01;)
4. Né può porsi in questa sede – al di là dell'applicabilità o meno al caso che ci occupa, su cui vi è contrasto in giurisprudenza, della c.d. riforma Or ando che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019, data successivamente alla quale l'intera disciplina i;! stata innovata dalla I. legge 27 settembre 2021, n. 134.ha introdotto un temine di sospensione di diciotto mesi decorrente dalla data del deposito della mDtivazione della sentenza di primo grado – la questione di un'eventuale d claral:oria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazio e della manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più v ite n )adito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta i – ifonciatezza dei
motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di innpugnazi ne e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non pu ibilit a norm dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000 COGNOME, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reat era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sec. Un., n. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 Olel 23/2/2008, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Cia !Toni, Rv. 256463).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di a iammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna do ric wrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quellEi al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il COGNOMEnte al pagam .!nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3/10/2024