Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: i motivi di impugnazione devono essere specifici e non meramente generici. Quando un ricorso non affronta criticamente le ragioni della decisione impugnata, il suo esito è segnato: si tratta di un ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere le conseguenze di un’impugnazione formulata in modo non adeguato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. Il ricorrente era stato condannato in precedenza per reati legati al possesso e spaccio di sostanze stupefacenti (ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 309/90) e per violazioni in materia di armi (art. 4 l. 110/75). L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa davanti alla Suprema Corte riguardava il mancato riconoscimento della cosiddetta “continuazione” tra i diversi reati contestati.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione sulla continuazione, poiché ha rilevato un vizio preliminare e insuperabile nella modalità con cui l’appello era stato formulato. Questa decisione evidenzia come, prima di ogni valutazione di merito, il giudice debba verificare la corretta impostazione formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. L’esito di un ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le ragioni che hanno condotto la Corte a questa conclusione sono chiare e si fondano su principi consolidati della procedura penale.
Genericità dei Motivi di Ricorso
Il punto centrale della decisione è la constatazione che le argomentazioni della difesa erano “del tutto generiche e prive di confronto con le ragioni espresse in motivazione”. In pratica, il ricorrente non aveva spiegato perché la valutazione della Corte d’Appello fosse errata, limitandosi a riproporre una richiesta senza contestare specificamente il ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado. Un ricorso efficace deve demolire, punto per punto, le argomentazioni della sentenza che si intende impugnare, non limitarsi a esprimere un generico dissenso.
La Correttezza della Sentenza Impugnata
Di contro, la Suprema Corte ha valutato la motivazione della sentenza della Corte di Appello come “congrua e adeguata”, “corretta in diritto ed esente da vizi logici”. Ciò significa che la decisione di merito era ben argomentata e non presentava errori procedurali o logici evidenti. In assenza di una critica specifica e puntuale da parte del ricorrente, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e confermare, implicitamente, la validità di quel percorso argomentativo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi approfondita e una critica puntuale della sentenza impugnata. Non è sufficiente manifestare il proprio disaccordo o riproporre le stesse istanze già respinte. È necessario, invece, individuare i vizi specifici – di legge o di logica – che inficiano la decisione e argomentarli in modo chiaro e pertinente. In caso contrario, il rischio concreto è quello di incorrere in una dichiarazione di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione, rendendo vana ogni possibilità di ottenere una riforma della sentenza.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è basato su motivi generici?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò significa che i giudici non esaminano il merito della questione, ma si fermano a una valutazione preliminare sulla validità dell’atto di impugnazione. L’appello viene respinto per un vizio di forma e di sostanza.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente il cui appello è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva.
Su quale base giuridica la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le deduzioni della difesa erano “del tutto generiche e prive di confronto con le ragioni espresse in motivazione” dalla Corte d’Appello, la cui sentenza è stata invece giudicata congrua, adeguata, corretta in diritto ed esente da vizi logici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38083 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38083 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a OTTAVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/90 e 4 I. 110/75.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo unico di ricorso, in cui la difesa si duole del mancato riconoscimento della continuazione tra i reati, risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le ragioni espresse in motivazione, sostenute da congrua e adeguata motivazione, del tutto corretta in diritto ed esente da vizi logici.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente