Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3274 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3274 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 05/04/1959
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione d legge in relazione all’art. 81 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità p pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragi di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la compless delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una crit argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2 COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, NOME COGNOME Rv. 284420 – 01: “In tema di applicazione della continuazione, l’identi del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideat e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di incline al reato”), le doglianze difensive dell’appello, meramente ripropost questa sede (si veda, in particolare, pag. 11);
considerato che gli ulteriori i motivi, con i quali si deduce la violazione di leg in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in quanto inerenti al trattamento punitivo ben sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione;
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario ch il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi neg ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, riman disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo può riteners adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisiv rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla m dia edittale;
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che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno correttamente esercita la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del convincimento (si veda, in particolare, pag. 11);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.