Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38037 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE DATA_NASCITA) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha rideterminato la pena in relazi reato previsto dall’art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Il ricorso è inammissibile.
In particolare, con il primo motivo, il ricorrente ha contestato la valutaz della Corte territoriale in punto di sussistenza della penale responsab dell’imputato in riferimento al reato contestato al capo H) dell’atto di ese dell’azione penale.
Va quindi osservato che questa Corte ha costantemente ribadito come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi c riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non s per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle pos a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificit conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all’inammissib della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002 Palma, Rv. 221693).
E, altresì, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibil ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appel motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutaz di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità del doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logic o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260608 Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione immune da vizi logico-giuridici in relazione al responsabilità del ricorrente, fondata sullo specifico riconoscimento effettuat sede dibattimentale dal cessionario della sostanza stupefacente; così, come relazione al terzo motivo e attinente al riconoscimento della fattispecie di
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entità, la sentenza appare congruamente motivata con riferimento alla ripetitiv delle cessioni e al connesso arco temporale.
Il secondo motivo è inammissibile, atteso che – in sede di atto di appell alcun motivo era stato formulato in relazione al capo I) dell’imputazione.
Inammissibile è altresì il motivo attinente al diniego delle circost attenuanti generiche.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanz attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenz di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la rifor dell’art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, co modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, a della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stat incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, R 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, su punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazio insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia c anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 de 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prender esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene pre ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un so elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente; nel caso di sp quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di elemen positivi sufficienti a giustificare l’applicazione delle relative circostanze at e della sostanziale irrilevanza degli elementi di fatto addotti dalla difesa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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