Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche un’estrema precisione nella formulazione dei motivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha nuovamente messo in luce come la genericità e la mera ripetizione delle argomentazioni già esaminate nei gradi precedenti portino inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio, valido in generale, assume particolare rilievo in materie come la diffamazione, dove i confini tra critica e lesione della reputazione sono spesso sottili.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da una condanna per il reato di diffamazione aggravata, ai sensi dell’art. 595, commi secondo e terzo, del codice penale. La sentenza, emessa dal Tribunale e parzialmente riformata in appello solo per quanto riguarda la determinazione della pena, veniva impugnata dall’imputato dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorrente basava il proprio gravame su due motivi principali: il primo contestava la configurabilità stessa del reato di diffamazione, mentre il secondo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su una valutazione puramente processuale dei motivi di ricorso, ritenuti inadeguati a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni dietro un ricorso inammissibile
L’analisi della Corte si è concentrata sulla struttura e sul contenuto dei motivi di appello, evidenziandone le carenze fondamentali.
Primo Motivo: La mera ripetizione degli argomenti
Il primo motivo, con cui si contestava la sussistenza del reato, è stato giudicato inammissibile perché non rappresentava una critica argomentata e specifica alla sentenza d’appello. Al contrario, si risolveva in una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. I giudici di legittimità hanno chiarito che un motivo di ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse difese, ma deve attaccare specificamente la logica e le conclusioni della decisione impugnata. In questo caso, il motivo era solo “apparente”, in quanto ometteva di svolgere la sua funzione tipica, ovvero quella di una critica costruttiva e puntuale.
Secondo Motivo: La genericità della censura
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato ritenuto inammissibile per indeterminatezza e genericità. Secondo la Corte, il ricorrente non ha rispettato i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. In pratica, a fronte di una motivazione logicamente corretta della sentenza impugnata, il motivo di ricorso non indicava gli elementi specifici su cui si basava la censura, impedendo di fatto al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è essenziale articolare le proprie ragioni in modo specifico, pertinente e critico rispetto alla decisione che si intende impugnare. Riproporre passivamente le stesse argomentazioni o formulare censure vaghe equivale a presentare un ricorso inammissibile, con la conseguenza non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di subire un’ulteriore sanzione economica. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma il cuore del diritto di impugnazione e la condizione essenziale per un efficace controllo di legittimità.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano privi dei requisiti di legge: il primo era una semplice ripetizione di argomenti già respinti in appello, mentre il secondo era formulato in modo troppo generico e indeterminato.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo non identifica in modo chiaro e specifico gli errori logici o giuridici commessi nella sentenza impugnata, non consentendo così al giudice di comprendere e valutare la critica mossa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37632 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37632 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Taranto, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la condanna per il reato di cui all’art. 595 commi secondo e terzo cod. pen.
Considerato che il primo motivo, con cui il ricorrente contesta la configurabilità del reato di diffamazione, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5,6 e 7) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato.
Ritenuto che il secondo motivo, con cui il ricorrente denunzia l’assenza di una motivazione in riferimento alla mancata valutazione o applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 settembre 2024
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Il Presidente